Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza in rassegna
si provvede, cosi' come stabilito nella delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 1° settembre 2022, nel limite di euro  10.000.000,00,  a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma
1, del suddetto decreto legislativo  n.  1  del  2018,  di  cui  euro
5.700.000,00 per la Regione  Liguria  ed  euro  4.300.000,00  per  la
Regione Toscana. 
  2.  Per  l'espletamento  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposite   contabilita'
speciali intestate a ciascun Commissario delegato. 
  3. Le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire
sulle contabilita' speciali di cui al  comma  2  eventuali  ulteriori
risorse  finanziarie  finalizzate   al   superamento   del   contesto
emergenziale in rassegna. 
  4.  Con  successiva  ordinanza,  si  provvede  ad  identificare  la
provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo
ammontare. 
  5. I Commissari  delegati  sono  tenuti  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.