Art. 3 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza in rassegna si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022, nel limite di euro 10.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018, di cui euro 5.700.000,00 per la Regione Liguria ed euro 4.300.000,00 per la Regione Toscana. 2. Per l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate a ciascun Commissario delegato. 3. Le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilita' speciali di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 5. I Commissari delegati sono tenuti a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.