Art. 6 
 
                              Relazione 
                       dei Commissari delegati 
 
  1. I Commissari delegati trasmettono, con  cadenza  trimestrale,  a
partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma
3, al Dipartimento della protezione  civile  una  relazione  inerente
alle  attivita'  espletate  ai   sensi   della   presente   ordinanza
contenente, per ogni misura inserita nel  piano  degli  interventi  e
nelle eventuali  successive  rimodulazioni  approvate:  lo  stato  di
attuazione e la previsione di ultimazione  -  con  motivazione  degli
eventuali ritardi e criticita' - nonche' l'avanzamento della relativa
erogazione a favore dei soggetti attuatori.  La  medesima  relazione,
ove siano trascorsi  trenta  giorni  dall'ultima  trasmissione,  deve
essere  presentata  contestualmente  alla   eventuale   proposta   di
rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e
6. 
  2. Entro  quarantacinque  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di
vigenza dello stato di emergenza, i Commissari  delegati  inviano  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sullo  stato  di
attuazione delle misure, con il dettaglio, per ogni intervento, dello
stato di  avanzamento  fisico  e  della  spesa  nonche'  del  termine
previsto dei lavori. 
  3. Laddove si intenda procedere alla  richiesta  di  proroga  dello
stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2  devono  essere
riportate le previsioni di ultimazione degli  interventi  nonche'  le
motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro  lo  stato  di
vigenza  dell'emergenza  e  l'eventuale   ulteriore   necessita'   di
avvalersi delle deroghe di cui  all'art.  5,  con  esplicitazione  di
quelle ancora ritenute necessarie. 
  4. Laddove non si ritenga di  dover  procedere  alla  richiesta  di
proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve
contenere gli elementi necessari alla predisposizione  dell'ordinanza
di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. 
  5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza  i  Commissari
delegati  inviano  al  Dipartimento  della  protezione  civile  e  ai
soggetti eventualmente subentranti  per  il  prosieguo  in  ordinario
delle attivita' emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato
di attuazione del piano degli interventi. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 settembre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio