IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati, e in particolare  l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina  autorizzatoria  delle  assunzioni,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  dei  Ministri
per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge  n.  508
del  1999,  al  personale  delle  Istituzioni  di   alta   formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM)  si  applica,  in  materia  di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al  citato  art.  39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, in  base  al  quale,  nelle  more  della  piena  attuazione  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo  indeterminato  presso  le
istituzioni statali di cui  all'art.  2,  comma  1,  della  legge  21
dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019,  n.
143 concernente il regolamento recante le procedure  e  le  modalita'
per la programmazione e il reclutamento del personale docente  e  del
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,   e   le   successive
modificazioni, intervenute  con  riferimento  all'art.  3-quater  che
prevede, tra  l'altro,  che  le  disposizioni  del  sopra  richiamato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  143
del 2019, nonche' le abrogazioni disposte dall'art. 8, comma 4, dello
stesso, si applicano a decorrere dall'anno  accademico  2023/2024,  e
che estende fino all'anno accademico  2020/2021  il  termine  per  la
maturazione  del  requisito  dell'esperienza  di   insegnamento   per
l'inserimento  nelle  graduatorie  nazionali  di  cui  al  comma  655
dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Visto l'art. 270 del decreto  legislativo  n.  297  del  1994,  che
disciplina  l'accesso  nei  ruoli  del   personale   docente,   degli
assistenti,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei   pianisti
accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei  posti  a
tal fine annualmente assegnabili mediante  concorsi,  per  titoli  ed
esami, e, per il restante 50  per  cento,  attingendo  a  graduatorie
nazionali permanenti; 
  Visto l'art. 19  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
ed in particolare il comma 1, secondo cui le graduatorie nazionali di
cui  all'art.  2-bis  del  decreto-legge  7  aprile  2004,   n.   97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,
sono trasformate in graduatorie nazionali a  esaurimento,  utili  per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a  tempo
indeterminato e determinato,  e  il  comma  2,  che  ha  previsto  la
costituzione   di   ulteriori   graduatorie   nazionali   utili   per
l'attribuzione di incarichi di insegnamento, in subordine alle  altre
graduatorie nazionali esistenti; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2018  le  graduatorie
nazionali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n.  104  del
2013, convertito, con modificazioni dalla predetta legge n.  128  del
2013, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  con  contratto  a
tempo  indeterminato  e  determinato,  in  subordine   alle   vigenti
graduatorie nazionali per titoli; 
  Visto il successivo comma 654 dell'art. 1 della legge  n.  205  del
2017, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno  accademico
2018-2019, il turn over del personale delle  istituzioni  di  cui  al
comma 653 e' pari al 100  per  cento  dei  risparmi  derivanti  dalle
cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente; 
  Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
dispone, tra l'altro, che il  personale  docente  che  non  sia  gia'
titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di  cui
al comma 653, che  abbia  superato  un  concorso  selettivo  ai  fini
dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato,  fino
all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici  di
insegnamento,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi   otto   anni
accademici, in una delle predette  istituzioni,  nei  corsi  previsti
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e  nei  percorsi  formativi  di  cui
all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249, e' inserito  in  apposite  graduatorie  nazionali  utili  per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo  indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie  nazionali,  per
titoli, e di quelle di cui al comma 653 del  medesimo  art.  1  della
legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma  366
dell'art. 1 che prevede, tra l'altro, che  le  disposizioni  relative
alle modalita' semplificate di reclutamento  non  si  applicano  alle
assunzioni  del  personale  delle  istituzioni  di  alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, e  in  particolare  l'art.  1,
comma 147-bis, che prevede tra l'altro che le disposizioni del  comma
147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei  concorsi  pubblici
da parte delle amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  non  si  applicano  alle
assunzioni  del  personale  delle  istituzioni  di  alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56,  recante  interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l'ultimo periodo  del
comma 1 dell'art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure  per
accelerare le assunzioni mirate e  il  ricambio  generazionale  nella
pubblica amministrazione, prevede l'applicazione della  normativa  di
settore al comparto della scuola e alle universita'; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e  di  pensioni  e,  in
particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra  l'altro,  che
ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per  il  personale
del comparto scuola ed AFAM  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023; 
  Visto l'art. 1, comma 890, della citata legge n. 178 del 2020,  che
dispone che, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  143  del   2019,
l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per  i  profili  di
docente avviene prioritariamente a valere sulle  vigenti  graduatorie
nazionali, per titoli,  e  in  subordine  sulle  graduatorie  di  cui
all'art. 3-quater, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2020; 
  Visto l'art. 1, comma 893, della citata legge n. 178 del 2020,  che
integra il comma 654  dell'art.  1  della  legge  n.  205  del  2017,
prevedendo, tra l'altro, la possibilita' di trasformazione  di  tutte
le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  29
aprile 2021, n. 565, registrato dalla Corte dei conti al n.  1791  il
20 maggio 2021, con il quale si provvede alla trasformazione di tutte
le cattedre di seconda fascia in cattedre di  prima  fascia  come  da
facolta' prevista dall'art. 1, comma 893,  della  legge  n.  178  del
2020; 
  Visto il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile
2018; 
  Vista la nota del 24 maggio 2022, prot. n. 7005, con  la  quale  il
Ministro dell'universita' e della ricerca  richiede  l'autorizzazione
ad assumere a tempo  indeterminato,  su  posto  vacante,  per  l'anno
accademico 2022/2023, quattrocentotredici unita' di personale docente
per le esigenze  delle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica (AFAM); 
  Considerato che con la suddetta nota del 24 maggio 2022,  prot.  n.
7005, si  comunica  che  le  cattedre  vacanti  all'inizio  dell'anno
accademico 2022/2023 sono pari  a  milletrecentosessantadue,  che  le
cessazioni  dal  servizio  al  1°  novembre  2022  sono  stimate   in
trecentocinquantotto   unita'   di   personale    docente    e    che
l'amministrazione ritiene di utilizzare il  budget  assunzionale  per
l'immissione in ruolo di  quattrocentotredici  docenti,  avendo  come
riferimento la tabella 1 allegata al predetto decreto del  Presidente
della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo  medio
equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato; 
  Vista la nota della  Direzione  generale  delle  istituzioni  della
formazione superiore del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
del 9 giugno 2022, n. 7824, con la quale, sono  fornite  informazioni
aggiuntive  in  merito  alla  richiesta  assunzionale  di  cui   alla
precedente nota del 24 maggio 2022, n. 7005; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, d'ordine del Ministro, prot. n.  8590  del  22  giugno
2022, al Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze
e, per conoscenza, al Capo di Gabinetto del Ministro per la  pubblica
amministrazione, con la quale, con riferimento alla  suindicata  nota
della  Direzione  generale   delle   istituzioni   della   formazione
superiore, prot. n. 7824 del 9 giugno 2022, e' stato chiarito di  far
riferimento agli elementi tecnici contenuti in tale nota; 
  Considerato che con la suddetta nota del 9 giugno  2022,  prot.  n.
7824,  si   specificano   le   classi   stipendiali   relative   alle
trecentocinquantotto unita' di personale docente in cessazione  e  si
tiene  conto  dell'indennita'  di  vacanza   contrattuale   2022-2024
prevista dall'art. 1, comma 609, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, e che l'amministrazione ridetermina il budget assunzionale,  che
ritiene   di   utilizzare    per    l'immissione    in    ruolo    di
quattrocentodiciannove docenti, avendo come riferimento la tabella  1
allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica  n.  143
del 2019 relativa  agli  indici  di  costo  medio  equivalente  delle
qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato; 
  Ritenuto, fermo restando da parte  dell'amministrazione  l'utilizzo
di graduatorie valide, di poter autorizzare,  per  l'anno  accademico
2022/2023,     l'assunzione     a     tempo     indeterminato      di
quattrocentodiciannove unita' di personale docente; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, che dispone la delega di  funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on.le Renato Brunetta; 
  Sulla proposta del Ministro per  l'universita'  e  la  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, per  le  esigenze
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
(AFAM), ricorrendo all'utilizzo di graduatorie valide, e' autorizzato
all'assunzione  a  tempo  indeterminato,  sui  posti   effettivamente
vacanti  e  disponibili,  per   l'anno   accademico   2022/2023,   di
quattrocentodiciannove unita' di personale docente.