IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agrolimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 2  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117 che prevede la  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione di un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  di
misure  sanitarie  o  fitosanitarie  obbligatorie  da   parte   delle
autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 244/2005 della Commissione del 7 marzo
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L  74
del 14 marzo 2014, con il quale e' stata iscritta nel registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette la denominazione di origine protetta «Strachitunt»; 
  Vista la richiesta presentata dal Consorzio  per  la  tutela  dello
Strachitunt presentata  in  data  4  agosto  2022  per  una  modifica
temporanea del disciplinare di produzione relativamente al  parametro
«umidita' del formaggio» come indicato all'art. 2.2 del  disciplinare
di produzione data la situazione di  emergenza  idrica  associata  ad
elevate temperature che persiste da mesi sulla zona di produzione; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  della  Giunta  regionale  del  24
giugno 2022 - n. 197 «decreto del Presidente della  Giunta  regionale
di dichiarazione dello stato di emergenza regionale», di cui all'art.
24,  comma  9,  del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.   27
(disposizioni regionali in materia di protezione  civile),  derivante
dalla carenza di disponibilita' idrica nel territorio  della  Regione
Lombardia configurabile come rischio di protezione  civile  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1,  della  legge  regionale  n.  27/2021,  che  in
conseguenza delle condizioni meteorologiche sfavorevoli  dichiara  su
tutto il territorio della Regione Lombardia lo  «stato  di  emergenza
regionale» fino al 30 settembre 2022,  salva  eventuale  proroga  nel
caso permanga la situazione di crisi idrica; 
  Visto il decreto n. 12826 del 12  settembre  2022  della  Direzione
generale agricoltura, alimentazione e  sistemi  verdi  della  Regione
Lombardia  competente  per  territorio  con  cui  si   riconosce   la
necessita'  di  approvare  la  modifica  temporanea,  in  quanto   le
condizioni metereologiche eccezionali hanno  fortemente  condizionato
la percentuale di umidita' del  formaggio  in  quanto  l'innalzamento
della  temperatura  degli  ambienti  di  lavorazione  ha  incentivato
l'acidificazione della cagliata favorendo una maggiore  sineresi  del
siero, rendendola piu' asciutta; inoltre i sistemi di  raffrescamento
dei locali in  cui  avviene  la  produzione  non  sono  in  grado  di
controllare l'innalzamento  della  temperatura  dovuto  alle  elevate
temperature  meteorologiche  esterne,   con   conseguente   riduzione
dell'umidita' del prodotto; i motori del  sistema  di  raffreddamento
statico delle celle di stagionatura sono sottoposti ad una  attivita'
piu'  intensa,  che  provoca  una  maggiore  riduzione  dell'umidita'
relativa dell'ambiente e del formaggio in esso contenuto. 
  Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 2.2 prevede:
«Umidita' 50,0% - 51,0%» e che  il  mantenimento  di  tale  parametro
impedirebbe la certificazione del prodotto causando un grave danno ai
produttori; 
  Considerato  che  le  modifiche  apportate  non  influiscono  sulle
caratteristiche essenziali dello «Strachitunt» DOP; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione dello «Strachitunt» ai  sensi  del  citato
art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art.  6  del
regolamento delegato (UE)  n.  664/2014  cosi'  come  modificato  dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Strachitunt»,  affinche'  le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della  denominazione  «Strachitunt»,  registrata   in   qualita'   di
denominazione di origine protetta in forza del  regolamento  (CE)  n.
1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Strachitunt» e' temporanea e ha decorrenza dal 4 agosto  2022,  data
in cui  il  Consorzio  di  tutela  dello  Strachitunt  ha  presentato
domanda, fino al 4 agosto 2023. 
    Roma, 19 settembre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero