(( Art. 21 - bis 
 
       Modifiche al limite di impignorabilita' delle pensioni 
 
  1. Il settimo comma  dell'articolo  545  del  codice  di  procedura
civile e' sostituito dal seguente: 
    «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di  indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni  di  quiescenza  non
possono essere pignorate per un ammontare  corrispondente  al  doppio
della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un  minimo  di
1.000 euro. La parte eccedente  tale  ammontare  e'  pignorabile  nei
limiti previsti dal terzo, dal quarto  e  dal  quinto  comma  nonche'
dalle speciali disposizioni di legge». ))