Art. 27 
 
   (( Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti )) 
 
  1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole: «79 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2022». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  101  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.