(( Art. 33 - quater 
 
Norme di semplificazione  in  materia  di  installazione  di  vetrate
  panoramiche amovibili 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b)
e' inserita la seguente: 
    «b-bis)  gli  interventi  di  realizzazione  e  installazione  di
vetrate panoramiche amovibili e  totalmente  trasparenti,  cosiddette
VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione  dagli
agenti atmosferici,  miglioramento  delle  prestazioni  acustiche  ed
energetiche,   riduzione   delle   dispersioni   termiche,   parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche  dei  balconi  aggettanti
dal  corpo  dell'edificio   o   di   logge   rientranti   all'interno
dell'edificio,  purche'   tali   elementi   non   configurino   spazi
stabilmente  chiusi  con  conseguente  variazione  di  volumi  e   di
superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo,  che  possano
generare  nuova  volumetria   o   comportare   il   mutamento   della
destinazione d'uso dell'immobile anche  da  superficie  accessoria  a
superficie  utile.  Tali  strutture  devono  favorire  una   naturale
microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso  di
arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani interni  domestici
ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico  tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non
modificare le preesistenti linee architettoniche». ))