(( Art. 34 - bis 
 
Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per
  impianti di energia elettrica 
 
  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Al fine di fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei
prezzi dei materiali da costruzione  nonche'  dei  carburanti  e  dei
prodotti  energetici  e  in  considerazione   della   necessita'   di
diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della  sicurezza
energetica  nazionale,  anche  in  attuazione  del  Piano   nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i  contratti  di
appalto di lavori, sottoscritti tra  il  1°  gennaio  2019  e  il  31
dicembre  2021  e  funzionali  all'esecuzione  degli  interventi   di
realizzazione,  efficientamento  o  ripotenziamento  di  impianti  di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,  autorizzati
ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.  55,  anche  strumentali
alla produzione di nuova capacita' di generazione elettrica di cui al
decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti  adeguano
i prezzi dei materiali da costruzione e di  produzione,  riconoscendo
un incremento pari alla differenza tra le risultanze  dei  principali
indici delle materie  prime  rilevati  da  organismi  di  settore,  o
dall'Istituto   nazionale   di   statistica,   al    momento    della
contabilizzazione  o  dell'annotazione  delle  lavorazioni  eseguite,
rispetto a  quelli  rilevati  al  momento  della  sottoscrizione  dei
relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento  e'
riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate,
a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto,  alla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  nonche'  a  quelle
eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022.  Sono  fatti  salvi  le
clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni  piu'
favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»; 
    b) alla rubrica, dopo la parola: «concessioni» sono  inserite  le
seguenti: «e di affidamenti». ))