Art. 39 
 
Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di  alloggi
  e residenze per studenti universitari, in attuazione della  Riforma
  1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di  ripresa
  e resilienza 
 
  1. In attuazione delle  misure  straordinarie  previste  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e,  in  particolare,  della
Riforma M4C1-1.7, al fine di  favorire  la  disponibilita'  di  nuovi
alloggi o residenze per studenti universitari,  all'articolo  14  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022,  n.  79,  il  comma  6-vicies  quater  e'
sostituito dal seguente: 
    «6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n.
338, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
    «4-ter. Le risorse del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
indicate  nell'ambito  dei  bandi  adottati  in  applicazione   della
presente legge possono essere  destinate  anche  all'acquisizione  da
parte dei soggetti di cui al  comma  1,  nonche'  di  altri  soggetti
pubblici e privati, della disponibilita' di posti letto per  studenti
universitari, mediante l'acquisizione del diritto  di  proprieta'  o,
comunque,  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  locazione  a  lungo
termine,  ovvero  per  finanziare  interventi  di  adeguamento  delle
residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della
Commissione europea dell'11 dicembre 2019  (COM(2019)  640final)  sul
Green Deal  europeo,  recepiti  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza. Con separato bando riservato alle  finalita'  di  cui  al
presente   comma,   da   adottarsi   con   decreto    del    Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono definite  le  procedure  e  le
modalita' per la presentazione dei progetti e  per  l'erogazione  dei
relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di
cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalita'  di  acquisizione
della disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al  fine
di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del
Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo
periodo e sul provvedimento di nomina della  commissione  di  cui  al
comma 5, che puo' essere composta da rappresentati indicati dal  solo
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  possono  non  essere
acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui  al
presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.".».