(( Art. 42 - quater 
 
         Progetto Guaranteed Loans Active Management - GLAM 
 
  1. Al fine  di  favorire  il  recupero  dei  crediti  assistiti  da
garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  di  seguito
denominato «Fondo», anche tramite l'erogazione  di  nuova  finanza  a
condizioni di mercato, la societa' AMCO -  Asset  Management  Company
S.p.A., di seguito denominata «AMCO», e' autorizzata a costituire uno
o piu' patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro  tre  anni
dalla data della decisione della Commissione europea di cui al  comma
7, e gestire, a condizioni di mercato  e  a  esclusivo  beneficio  di
terzi, crediti  derivanti  da  finanziamenti  assistiti  da  garanzia
diretta  del  Fondo  ai  sensi  dell'articolo  13,   comma   1,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' acquisire e gestire crediti
derivanti da altri  finanziamenti  erogati  ai  medesimi  prenditori,
ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi  di  cui
gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'articolo 4,
paragrafo  1,  punto  39,  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  in  ciascun
caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai
beni oggetto degli stessi. 
  2. La costituzione dei  patrimoni  destinati  di  cui  al  comma  1
avviene  con  deliberazione  dell'organo   amministrativo   dell'AMCO
contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica,
dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da  acquistare.  Il
valore di ciascuno di tali patrimoni destinati puo' essere  superiore
al 10 per cento del patrimonio netto dell'AMCO  e  non  se  ne  tiene
conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati  da  parte
dell'AMCO. Si applica il primo comma  dell'articolo  2447-quater  del
codice civile. Dalla  data  di  iscrizione  della  deliberazione,  si
determinano gli effetti di cui al primo comma e si applicano i  commi
secondo e  terzo,  a  eccezione  dell'ultimo  periodo,  dell'articolo
2447-quinquies e i commi secondo e terzo  dell'articolo  2447-septies
del codice civile. Non si applicano all'AMCO,  con  riferimento  agli
attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, le disposizioni di
carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui
all'articolo 108 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere
finanziati mediante l'emissione di  titoli,  ovvero  l'assunzione  di
finanziamenti,  da  parte  del  patrimonio  destinato.  Nel  caso  di
assoggettamento dell'AMCO a una procedura di cui  al  titolo  IV  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
o ad  altra  procedura  concorsuale,  le  attivita'  da  svolgere  in
relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite
mediante  gestione  separata  di  ciascun  patrimonio   destinato   e
continuano ad applicarsi le disposizioni del  presente  articolo.  In
tal  caso,  i  titolari  di  crediti  derivanti  dai  titoli  e   dai
finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino  almeno  la
maggioranza  dei  crediti  verso  il  singolo  patrimonio  destinato,
possono richiedere  agli  organi  della  procedura  di  trasferire  o
affidare in gestione a uno o piu' soggetti  muniti  delle  necessarie
autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri
attivi e le passivita' dello stesso. 
  3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti  di
cui al comma  1,  le  banche,  gli  intermediari  finanziari  di  cui
all'articolo 106 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre  1993,  n.  385,  e  gli  altri  soggetti  abilitati   alla
concessione  di   credito   in   Italia   possono   concedere   nuovi
finanziamenti  ai  debitori  ceduti  al  patrimonio   destinato.   La
concessione  del  finanziamento  puo'  essere  accompagnata  da   una
relazione con  data  certa  di  un  professionista  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o),  del  codice
della  crisi  d'impresa  e  dell'insolvenza,  di   cui   al   decreto
legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  il  quale  attesti  che  il
finanziamento   appaia   idoneo   a   contribuire   al    risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio  della  sua
situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In  presenza  della
relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati  e  le
garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti  all'azione
revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del citato codice
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni
del presente comma  si  applicano  anche  ai  finanziamenti  concessi
dall'AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni  destinati
di cui al comma 1. 
  4. Alle cessioni, anche non in  blocco,  effettuate  ai  sensi  del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385,  e,  con  riferimento  alla  pubblicita'  della   cessione,   le
disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6, della legge 30  aprile
1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in
cui l'acquisizione diventa opponibile  nei  confronti  dei  terzi.  I
titoli  emessi  da  ciascun  patrimonio  destinato   possono   essere
negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un  sistema  organizzato  di  negoziazione  e  sono
soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo  5
e, per i proventi di qualunque natura di cui beneficiano a  qualunque
titolo, dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette
alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, limitatamente  alle
lettere a), b), d), e), f), g) e h), 4, 4-bis e  7,  all'articolo  3,
commi 1, 2, 2-bis e  2-ter,  all'articolo  4,  commi  2,  3  e  4,  e
all'articolo   7.1,   commi   3,   limitatamente    all'assenza    di
subordinazione dei nuovi finanziamenti, 4,  4-bis,  4-ter,  4-quater,
4-quinquies e 5, della legge 30  aprile  1999,  n.  130.  I  richiami
contenuti nelle predette disposizioni alla societa' cessionaria o  al
cessionario  devono  intendersi  riferiti   al   singolo   patrimonio
destinato costituito ai sensi del presente  articolo.  L'AMCO,  quale
gestore a beneficio di  terzi  del  patrimonio  destinato  emittente,
provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo
2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di  denaro
detenute in deposito o ad altro titolo da una  banca  per  conto  del
patrimonio destinato o comunque al fine  di  soddisfare  i  creditori
dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e
al comma 2-bis, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 30 aprile
1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte  II,
titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. 
  5. Nel quadro di quanto  previsto  dal  presente  articolo,  l'AMCO
provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire  e
incassare, anche nel quadro di  operazioni  di  ristrutturazione  del
debito o di  regolazione  della  crisi,  i  crediti  derivanti  dalla
surrogazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice  civile
e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle  attivita'
produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio  2005,
assistiti da privilegio generale ai  sensi  dell'articolo  8-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n.  33,  e  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  nonche'  a  promuovere  ogni
iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero  e  alla  tutela  dei
predetti  diritti,  se  del  caso  anche  individuando,  nominando  e
coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti  aperti  dall'AMCO  sui
quali sono accreditate  le  somme  di  pertinenza  del  Fondo  e  dei
patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi  di  cassa  e
pagamento, si applica l'articolo  3,  comma  2-ter,  della  legge  30
aprile 1999, n. 130. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate,
anche  in  deroga  alla  vigente  disciplina  del   Fondo,   apposite
disposizioni  in  merito  alle   modalita'   di   estensione   e   di
rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e
di escussione e liquidazione della stessa, nonche'  le  modalita'  di
esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione
spettanti al Fondo. 
  6. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  adottati  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico,  possono  essere  dettate  disposizioni  attuative   della
disciplina dei patrimoni destinati di  cui  al  presente  articolo  e
delle  attivita'  ad  essi  consentite,  inclusa,  sentita  la  Banca
d'Italia, la previsione di  deroghe  agli  obblighi  di  segnalazione
periodica  disciplinati   dall'ordinamento   nazionale,   applicabili
all'AMCO per le attivita' di cui al presente articolo. 
  7. L'efficacia delle disposizioni di cui al  presente  articolo  e'
subordinata,  ai   sensi   dell'articolo   108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea,  alla  positiva  decisione  della
Commissione europea. ))