Art. 12. Comitato di tesoreria 12.1 Il comitato di tesoreria e' composto da sei componenti eletti e dal tesoriere che ne e' membro di diritto e lo presiede. Gli altri componenti sono eletti dal comitato nazionale nella prima seduta successiva all'elezione dell'assemblea. 12.2 Il comitato di tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il comitato di tesoreria, segnatamente, valuta il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli al comitato nazionale per l'approvazione. 12.3 I componenti del comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti