Art. 12. 
                        Comitato di tesoreria 
 
    12.1 Il comitato di  tesoreria  e'  composto  da  sei  componenti
eletti e dal tesoriere che ne e' membro di diritto e lo presiede. Gli
altri componenti sono  eletti  dal  comitato  nazionale  nella  prima
seduta successiva all'elezione dell'assemblea. 
    12.2  Il  comitato  di  tesoreria  coadiuva  il  tesoriere  nello
svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto  alla
gestione contabile, alle fonti di finanziamento  e  alla  allocazione
delle risorse finanziarie. Il comitato  di  tesoreria,  segnatamente,
valuta  il  bilancio  consuntivo  e  quello  preventivo  redatti  dal
tesoriere,  e  autorizza  quest'ultimo  a  sottoporli   al   comitato
nazionale per l'approvazione. 
    12.3 I componenti del comitato  di  tesoreria  durano  in  carica
quattro anni e possono essere rieletti