Art. 14. 
                   I comitati di garanzia di prima 
                          e seconda istanza 
 
    14.1 I comitati di garanzia  di  prima  e  seconda  istanza  sono
rispettivamente  composti  da  quattro  ed  otto   associati   eletti
dall'assemblea  nazionale  su  un  elenco  proposto  dai   presidenti
nazionali nel rispetto dell'equilibrio di parita' tra  i  generi.  Al
momento  della  loro  elezione  nei  comitati  di  garanzia,  i  suoi
componenti decadono da tutti gli  incarichi  eventualmente  ricoperti
all'interno   dell'Associazione   e   permangono    in    stato    di
incompatibilita' con gli altri incarichi dell'Associazione per  tutta
la durata del mandato. La durata della  carica  e'  di  quattro  anni
rinnovabili. 
    14.1-bis Non puo' comporre il comitato  di  garanzia  di  seconda
istanza il  componente  che  abbia  gia'  avuto  parte  cognitiva  in
procedure trattate dal comitato di garanzia di prima istanza. 
    14.2 Le decisioni assunte  dal  comitato  di  garanzia  di  prima
istanza possono essere  impugnate  di  fronte  a  quello  di  seconda
istanza, nei modi e nei tempri previsti dal presente statuto. 
    14.3 I  comitati  di  garanzia  hanno  il  compito  di  risolvere
conflitti con e tra gli iscritti e con e tra gli eletti  inerenti  la
corretta interpretazione o applicazione delle regole statutarie e  di
ogni altra norma afferente al funzionamento dell'Associazione,  e  al
corretto utilizzo delle risorse economiche. Hanno potere disciplinare
da esercitarsi conformemente al presente statuto nei confronti  degli
associati e degli eletti che  vengano  meno  ai  doveri  assunti  con
l'iscrizione e l'elezione. 
    14.4 I diritti di difesa e contraddittorio sono assicurati  anche
mediante  la  preventiva  contestazione  dell'addebito,  a  mezzo  di
strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta  ricezione
o  a  mezzo  di  raccomandata  con  ricevuta  di   ritorno,   recante
l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita  e  delle
disposizioni  ritenute  violate;  dalla  previsione  del  termine  di
sessanta giorni per le difese; dall'accesso  a  tutti  gli  atti  del
provvedimento;   dalla   possibilita'   dell'inquisito    di    farsi
eventualmente  assistere  nel  giudizio  disciplinare   da   soggetto
qualificato da egli designato. 
    14.5 I comitati di garanzia hanno un potere di controllo nei casi
di inadempienza o di  conflitto  nei  confronti  delle  articolazioni
territoriali  dell'Associazione.  Hanno  il  potere  di  dirimere   i
conflitti  che  abbiano  ad  oggetto   il   commissariamento   o   lo
scioglimento delle articolazioni  territoriali.  La  sospensione,  il
commissariamento,  la  chiusura  e  lo  scioglimento  devono   essere
preceduti da una contestazione formale  in  cui  venga  garantito  il
contraddittorio.