Art. 14. I comitati di garanzia di prima e seconda istanza 14.1 I comitati di garanzia di prima e seconda istanza sono rispettivamente composti da quattro ed otto associati eletti dall'assemblea nazionale su un elenco proposto dai presidenti nazionali nel rispetto dell'equilibrio di parita' tra i generi. Al momento della loro elezione nei comitati di garanzia, i suoi componenti decadono da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti all'interno dell'Associazione e permangono in stato di incompatibilita' con gli altri incarichi dell'Associazione per tutta la durata del mandato. La durata della carica e' di quattro anni rinnovabili. 14.1-bis Non puo' comporre il comitato di garanzia di seconda istanza il componente che abbia gia' avuto parte cognitiva in procedure trattate dal comitato di garanzia di prima istanza. 14.2 Le decisioni assunte dal comitato di garanzia di prima istanza possono essere impugnate di fronte a quello di seconda istanza, nei modi e nei tempri previsti dal presente statuto. 14.3 I comitati di garanzia hanno il compito di risolvere conflitti con e tra gli iscritti e con e tra gli eletti inerenti la corretta interpretazione o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento dell'Associazione, e al corretto utilizzo delle risorse economiche. Hanno potere disciplinare da esercitarsi conformemente al presente statuto nei confronti degli associati e degli eletti che vengano meno ai doveri assunti con l'iscrizione e l'elezione. 14.4 I diritti di difesa e contraddittorio sono assicurati anche mediante la preventiva contestazione dell'addebito, a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, recante l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita e delle disposizioni ritenute violate; dalla previsione del termine di sessanta giorni per le difese; dall'accesso a tutti gli atti del provvedimento; dalla possibilita' dell'inquisito di farsi eventualmente assistere nel giudizio disciplinare da soggetto qualificato da egli designato. 14.5 I comitati di garanzia hanno un potere di controllo nei casi di inadempienza o di conflitto nei confronti delle articolazioni territoriali dell'Associazione. Hanno il potere di dirimere i conflitti che abbiano ad oggetto il commissariamento o lo scioglimento delle articolazioni territoriali. La sospensione, il commissariamento, la chiusura e lo scioglimento devono essere preceduti da una contestazione formale in cui venga garantito il contraddittorio.