Art. 16. 
                     Modalita' di presentazione 
                       e decisione dei ricorsi 
 
    16.1  I  ricorsi  sono  redatti  in  forma  scritta,  a  pena  di
inammissibilita',  in  modo  quanto  piu'  possibile  circostanziato,
indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono  violate.  Ad
essi e' allegata la documentazione eventualmente  ritenuta  utile  al
fine di  comprovarne  i  contenuti.  La  documentazione  deve  essere
sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo  rappresentante  legale
sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un  documento
di riconoscimento del sottoscrittore. 
    16.2 A pena di inammissibilita' i ricorsi  devono  pervenire  via
(ticket) all'indirizzo ufficiale del competente comitato di garanzia,
entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno  origine  gli
atti o i fatti oggetto di ricorso. Qualora il ricorso riguardi atti o
violazioni attribuibili a  precise  persone  fisiche,  il  ricorrente
deve,  contestualmente  all'invio  alla  commissione   di   garanzia,
inviarne copia alla controparte. 
    16.3 I comitati di garanzia,  entro  trenta  giorni  a  decorrere
dalla data di ricezione del  ricorso  di  prima  o  seconda  istanza,
effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni.  Essi  devono
in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo  di
sessanta giorni dall'inizio della procedura. 
    16.4 Un ricorso  avente  il  medesimo  oggetto  non  puo'  essere
ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in  secondo  grado
del comitato di garanzia di seconda istanza. 
    16.5 La decisione del comitato di garanzia di prima istanza  puo'
essere impugnata, con ricorso, entro i trenta giorni successivi  alla
notifica della prima decisione.