Art. 16. Modalita' di presentazione e decisione dei ricorsi 16.1 I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilita', in modo quanto piu' possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi e' allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 16.2 A pena di inammissibilita' i ricorsi devono pervenire via (ticket) all'indirizzo ufficiale del competente comitato di garanzia, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio alla commissione di garanzia, inviarne copia alla controparte. 16.3 I comitati di garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso di prima o seconda istanza, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Essi devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall'inizio della procedura. 16.4 Un ricorso avente il medesimo oggetto non puo' essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado del comitato di garanzia di seconda istanza. 16.5 La decisione del comitato di garanzia di prima istanza puo' essere impugnata, con ricorso, entro i trenta giorni successivi alla notifica della prima decisione.