Art. 17. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
    17.1 Il comitato di garanzia di prima istanza irroga le  sanzioni
derivanti dalle violazioni  allo  statuto  nonche'  della  carta  dei
valori, in misura proporzionale al danno recato all'Associazione.  Il
comitato di garanzia di seconda istanza puo' confermare o  modificare
le determinazioni del comitato di garanzia di prima istanza. 
    17.2 Le sanzioni disciplinari sono: 
      a) il richiamo scritto; 
      b)  la  sospensione  o  la  revoca   degli   incarichi   svolti
all'interno dell'Associazione; 
      c) la sospensione dall'Associazione per un periodo da un mese a
due anni; 
      d) la cancellazione dall'anagrafe degli associati.