Art. 17. Sanzioni disciplinari 17.1 Il comitato di garanzia di prima istanza irroga le sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto nonche' della carta dei valori, in misura proporzionale al danno recato all'Associazione. Il comitato di garanzia di seconda istanza puo' confermare o modificare le determinazioni del comitato di garanzia di prima istanza. 17.2 Le sanzioni disciplinari sono: a) il richiamo scritto; b) la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all'interno dell'Associazione; c) la sospensione dall'Associazione per un periodo da un mese a due anni; d) la cancellazione dall'anagrafe degli associati.