Art. 2. 
                        Denominazione, sede, 
                           simbolo, durata 
 
    2.1 La denominazione  e'  «Associazione  Italia  Viva»  e  potra'
essere indicata anche nella forma abbreviata «Italia Viva». 
    2.2 La sede dell'Associazione  e'  in  Roma,  via  della  Colonna
Antonina n. 52, Cap 00186. Essa potra' essere  trasferita  presso  un
altro indirizzo con delibera dell'assemblea  nazionale  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del  decreto-legge  n.
149 del  2013  cosi'  come  eventualmente  modificato  da  successive
disposizioni. 
    2.3 Il Comitato nazionale potra' altresi'  aprire,  trasferire  e
chiudere, sedi nazionali secondarie in tutto il territorio  nazionale
nonche' all'estero presso le localita' ove hanno sede le  istituzioni
dell'Unione europea o le Agenzie delle Nazioni unite dandone adeguata
comunicazione sul sito web dell'Associazione. 
    2.4 Il simbolo dell'Associazione e' un cerchio delimitato in nero
e a sfondo bianco con al centro la scritta senza spazi  «ITaLIaVIVa»,
in  stampatello  maiuscolo  a  eccezione  delle  tre  vocali  «a»  in
carattere stampatello minuscolo; la parola «ITaLIa» e' di colore bleu
e la parola «VIVa» ha tonalita' viola/fucsia; nel quadrante superiore
del cerchio e' raffigurata una «V»  stilizzata  a  forma  di  ali  di
gabbiano  avente  caratteristiche  cromatiche  pressoche'   identiche
all'area posta nel quadrante inferiore  delimitata  superiormente  da
una linea curva posizionata in  obliquo,  colorata  con  tonalita'  e
tratti che vanno dal viola/fucsia, al rosso  fino  all'arancione.  La
rappresentazione grafica  del  simbolo  viene  allegata  al  presente
statuto sotto la lettera «A». 
    2.5 Il simbolo ed il suo utilizzo sono concessi  all'Associazione
nelle modalita' indicate nell'atto costitutivo. 
    2.6 La gestione e l'utilizzo del  simbolo  sono  attribuiti  alla
presidente  o  al  presidente  nazionali  a  cui  e'   assegnata   la
rappresentanza legale, anche ai fini dello svolgimento  di  tutte  le
attivita' connesse alle tornate elettorali. Il  simbolo  puo'  essere
utilizzato esclusivamente nel  rispetto  dei  principi  del  seguente
statuto. La presidente o il presidente nazionali a cui  e'  assegnata
la rappresentanza, puo' autorizzare l'utilizzo della denominazione  e
del  medesimo,  nella  composizione  sopra  descritta  o  con   delle
varianti, come  simbolo  elettorale  di  aggregazione  di  partiti  e
movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale  partecipi
anche Italia Viva o da  questa  promossi.  Inoltre,  Italia  Viva  ne
concede l'uso alle associazioni e ai comitati regolarmente costituiti
su base tematica secondo le norme del presente statuto e dei relativi
regolamenti. Tale autorizzazione e' soggetta a revoca  con  decisione
motivata del comitato nazionale. 
    2.7 Il  simbolo  e  la  denominazione  dell'Associazione  possono
essere modificati solo con deliberazione dell'assemblea approvata con
il voto favorevole del 60% degli aventi diritto al voto. 
    2.8 La durata di Italia Viva e' a tempo indeterminato.