Art. 20. 
                     Scioglimento e liquidazione 
 
    20.1  L'eventuale  scioglimento  di  Italia  Viva  e'  deliberato
dall'assemblea nazionale con il voto favorevole di almeno tre  quarti
dei componenti la medesima aventi diritto al voto. 
    20.2  Nel  caso  in  cui  venga   deliberato   lo   scioglimento,
l'assemblea nazionale nomina uno o piu' liquidatori determinandone  i
relativi poteri.  Non  possono  essere  distribuiti  agli  associati,
neanche in modo indiretto, eventuali  utili  o  avanzi  di  gestione,
nonche' fondi, riserve o capitale; sull'utilizzo di eventuali  avanzi
di gestione trova applicazione la normativa civilistica vigente.