Art. 21. 
      Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative 
 
    21.1  La   selezione   delle   candidature   per   le   assemblee
rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle  primarie
oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme  di
ampia consultazione democratica e nel rispetto dei  principi  dettati
dal  presente  statuto.  La  scelta   degli   specifici   metodi   di
consultazione da  adottare  per  la  selezione  delle  candidature  a
parlamentare nazionale ed europeo e' effettuata  con  un  regolamento
approvato di volta in  volta  dal  comitato  nazionale  con  il  voto
favorevole di almeno i tre quinti dei componenti e nel  rispetto  dei
principi dettati dal presente statuto. 
    21.2 Il regolamento, di cui al comma 21.1,  nel  disciplinare  le
diverse modalita' di  selezione  democratica  dei  candidati  per  le
assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi: 
      a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori; 
      b) la democrazia paritaria tra donne e uomini; 
      c) il pluralismo politico nelle  modalita'  riconosciute  dallo
statuto; 
      d) l'ineleggibilita' in  caso  di  cumulo  di  diversi  mandati
elettivi; 
      e) la rappresentativita' sociale, politica e  territoriale  dei
candidati; 
      f) il  principio  del  merito  che  assicuri  la  selezione  di
candidati  competenti,  anche  in   relazione   ai   diversi   ambiti
dell'attivita' parlamentare e alle precedenti esperienze svolte; 
      g) la pubblicita' della procedura di selezione. 
    21.3 Il regolamento e' approvato dal comitato nazionale entro tre
mesi dalla scadenza della presentazione delle liste  o,  in  caso  di
scioglimento anticipato, entro tre  giorni  dalla  pubblicazione  del
relativo decreto. Tale regolamento: 
      a) individua gli organi responsabili per ricevere  le  proposte
di candidatura e i criteri per selezionarle; 
      b)  determina  le  modalita'  con  cui  le   candidature   sono
sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione  di  iscritti  o
elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi; 
      c)  nomina  una  commissione  elettorale  di  garanzia,  i  cui
componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi  alle
violazioni  del  regolamento  e  che  decide  in  modo  tempestivo  e
inappellabile.