Art. 23. 
                         Clausola arbitrale 
 
    23.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati o
fra alcuni di essi, i loro eredi e l'Associazione o gli organi  della
stessa in  ordine  all'interpretazione  ed  esecuzione  del  presente
statuto, ivi comprese le controversie derivanti da provvedimenti  del
comitato di garanzia e' rimessa a giudizio di tre  arbitri.  Ciascuna
parte nomina l'arbitro di propria competenza, il  terzo  arbitro  con
funzione di presidente e' scelto di comune accordo  o,  in  mancanza,
del presidente del  Tribunale  di  Roma,  che  provvede  anche  nelle
ipotesi di sostituzione. 
    23.2 Gli arbitri giudicano secondo diritto e nel  rispetto  delle
norme inderogabili del  codice  di  procedura  civile,  in  forma  di
arbitrato rituale. 
    23.3 L'arbitrato ha sede in Roma.