Art. 23. Clausola arbitrale 23.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati o fra alcuni di essi, i loro eredi e l'Associazione o gli organi della stessa in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, ivi comprese le controversie derivanti da provvedimenti del comitato di garanzia e' rimessa a giudizio di tre arbitri. Ciascuna parte nomina l'arbitro di propria competenza, il terzo arbitro con funzione di presidente e' scelto di comune accordo o, in mancanza, del presidente del Tribunale di Roma, che provvede anche nelle ipotesi di sostituzione. 23.2 Gli arbitri giudicano secondo diritto e nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, in forma di arbitrato rituale. 23.3 L'arbitrato ha sede in Roma.