Art. 8. Assemblea nazionale 8.1 L'assemblea nazionale e' composta da: a) la presidente e il presidente dell'Associazione; b) i componenti del comitato nazionale; c) gli europarlamentari associati a Italia Viva; d) i parlamentari nazionali associati ad Italia Viva; e) i membri di Governo associati ad Italia Viva; f) i presidenti di regione, gli assessori regionali e i consiglieri regionali associati ad Italia Viva; g) centocinquanta amministratori locali individuati dai presidenti nazionali, nel rispetto del criterio della parita' di genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del congresso; h) centocinquanta associati ed esponenti della cd. societa' civile individuati dai presidenti nazionali, nel rispetto del criterio della parita' di genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del congresso; i) il tesoriere; j) gli ex presidenti del Consiglio dei ministri. Hanno inoltre diritto di partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto: k) i componenti degli organismi di garanzia; l) i coordinatori territoriali regionali, provinciali e delle citta' metropolitane; m) i coordinatori territoriali per gli italiani all'estero. 8.2 L'assemblea nazionale, che e' presieduta dalla presidente e dal presidente nazionali, ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale dell'Associazione, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali. 8.3 L'assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica dell'Associazione attraverso il voto di mozioni sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessita' e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dai presidenti o dal comitato nazionale. 8.4 L'assemblea e' convocata, mediante comunicazione scritta anche a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ordinariamente dai presidenti almeno due volte all'anno, in via straordinaria se lo chiedono almeno un quinto dei suoi componenti. 8.5 L'assemblea nazionale puo', su mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare uno dei presidenti o entrambi i presidenti nazionali. In tal caso l'assemblea procede ad eleggere uno o due nuovi presidenti nazionali o ad indire il congresso entro sessanta giorni. 8.6 L'assemblea puo' deliberare la modifica del presente statuto, del simbolo e della denominazione di Italia Viva, cosi' come previsto all'art. 2.7. 8.7 L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza almeno della meta' piu' uno degli aventi diritto a parteciparvi. Ciascun partecipante puo' rappresentare tramite delega un solo altro avente diritto. La delega deve essere fatta per iscritto. In caso di mancanza del numero legale l'assemblea puo' svolgere i propri lavori ma non procedere a deliberazioni. 8.8 Salvo diversa disposizione del presente statuto le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni di modifica dello statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. La convocazione viene effettuata anche con avviso affisso all'albo della sede ovvero con pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari viene data pubblicita' mediante affissione presso la sede del relativo verbale o pubblicazione sul sito internet di Italia Viva.