Art. 3 
 
  L'esecuzione delle operazioni relative al  collocamento  dei  buoni
del Tesoro poliennali di cui al presente  decreto  e'  affidata  alla
Banca d'Italia. 
  I rapporti tra il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la
Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in  parola  sono  regolati
dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data  10
marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909  del  23  marzo  2004  e
successive modifiche. 
  Sono ammessi a partecipare all'asta  esclusivamente  gli  operatori
«Specialisti in titoli di Stato»  di  cui  all'art.  23  del  decreto
ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009. 
  La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria. 
  La provvigione di collocamento non verra' corrisposta.