Art. 10 Definizione dell'Accordo 1. Ricevuta la Proposta Quadro di cui all'art. 9, il Ministero, provvede, per ciascuna progettualita' ivi individuata, alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilita', con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 7 e 8, avviando, nelle more delle verifiche, una fase di interlocuzione e negoziazione con l'UIB, i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi e le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate, in vista della sottoscrizione di uno specifico Accordo con le parti interessate. In tale fase il Ministero e le altre amministrazioni pubbliche interessate possono individuare le specifiche tecniche e i parametri suscettibili di negoziazione con i potenziali soggetti attuatori, al fine di rimodulare i programmi di investimento previsti per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi perseguiti. In tale fase e' verificata, altresi', l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento delle proposte da parte delle amministrazioni pubbliche interessate. 2. Qualora il Ministero ravvisi l'opportunita', ai fini dell'accelerazione delle tempistiche delle attivita' di cui al comma 1, puo' indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, invitando le amministrazioni pubbliche interessate. 3. A conclusione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Ministero procede alla definizione e sottoscrizione dell'Accordo nel quale sono indicati, tra l'altro, i seguenti elementi: a) le finalita' dell'Accordo; b) i programmi di investimento da realizzare e la tempistica di ultimazione; c) i soggetti attuatori, con l'indicazione per ciascuno di essi dei relativi impegni in merito all'attuazione dell'Accordo; d) le amministrazioni sottoscrittici dell'Accordo, specificando gli eventuali impegni a loro carico, anche a titolo di cofinanziamento delle iniziative; e) le agevolazioni disponibili per ciascun programma; f) i termini per la presentazione al Ministero, ai sensi dell'art. 11, dei progetti esecutivi dei programmi di investimento individuati nell'Accordo stesso; 4. L'Accordo e' sottoscritto dal Ministero, dall'UIB, dai soggetti attuatori e dalle altre amministrazioni pubbliche interessate. La predetta sottoscrizione e' condizione per il prosieguo della fase di accesso secondo quanto definito dai successivi articoli 11 e 12.