Art. 12 Approvazione del progetto esecutivo e determinazione delle agevolazioni 1. In caso di esito positivo delle attivita' istruttorie di cui all'art. 11, comma 3, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale nei confronti del soggetto attuatore nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua, tra l'altro, il progetto esecutivo ammesso, il costo dello stesso progetto e l'ammontare delle agevolazioni concesse, il codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli obblighi in capo al soggetto beneficiario ai fini del mantenimento delle medesime agevolazioni, ivi compreso l'obbligo di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza del Ministero, e le cause di revoca.