Art. 12 
 
Approvazione  del   progetto   esecutivo   e   determinazione   delle
                            agevolazioni 
 
  1. In caso di esito positivo delle  attivita'  istruttorie  di  cui
all'art.  11,  comma  3,  il  Ministero  procede  alla  registrazione
dell'aiuto individuale  nei  confronti  del  soggetto  attuatore  nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento  di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,  e,
ove nulla osti, adotta il provvedimento di approvazione del  progetto
esecutivo. 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua,  tra  l'altro,  il
progetto  esecutivo  ammesso,  il  costo  dello  stesso  progetto   e
l'ammontare delle agevolazioni concesse, il codice unico di  progetto
di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli obblighi in
capo al soggetto beneficiario ai fini del mantenimento delle medesime
agevolazioni, ivi compreso l'obbligo di consentire i controlli  e  le
verifiche di pertinenza del Ministero, e le cause di revoca.