Art. 13 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni  sono  erogate  dal  Ministero  in  relazione  a
richieste per stato di avanzamento del progetto esecutivo presentante
dal  soggetto  beneficiario  secondo  le  tempistiche   e   modalita'
specificate nel provvedimento di approvazione dello stesso e definite
sulla   base   del   cronoprogramma   di   realizzazione    stabilito
nell'Accordo. Alla richiesta di erogazione, il soggetto  beneficiario
deve allegare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e
alle  spese  sostenute.  L'erogazione  della   quota   a   saldo   e'
subordinata, altresi', all'integrale sostenimento delle spese e  alla
presentazione   di   una   relazione   tecnica   finale   concernente
l'ultimazione del progetto esecutivo. 
  2.  Il  provvedimento  di  approvazione  del   progetto   esecutivo
specifica, altresi', le condizioni e modalita'  di  erogazione  delle
agevolazioni riconosciute a fronte di spese di funzionamento. 
  3. Il Ministero, verificata la completezza e la  regolarita'  della
documentazione trasmessa ai  sensi  dei  commi  1  e  2,  nonche'  il
rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni
vigenti, procede  all'erogazione  delle  agevolazioni  spettanti  sul
conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nella richiesta  di
erogazione.