Art. 13 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in relazione a richieste per stato di avanzamento del progetto esecutivo presentante dal soggetto beneficiario secondo le tempistiche e modalita' specificate nel provvedimento di approvazione dello stesso e definite sulla base del cronoprogramma di realizzazione stabilito nell'Accordo. Alla richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario deve allegare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese sostenute. L'erogazione della quota a saldo e' subordinata, altresi', all'integrale sostenimento delle spese e alla presentazione di una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto esecutivo. 2. Il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo specifica, altresi', le condizioni e modalita' di erogazione delle agevolazioni riconosciute a fronte di spese di funzionamento. 3. Il Ministero, verificata la completezza e la regolarita' della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2, nonche' il rispetto delle condizioni di erogabilita' previste dalle disposizioni vigenti, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nella richiesta di erogazione.