Art. 14 Variazioni 1. Eventuali variazioni dei soggetti beneficiari conseguenti a operazioni societarie o cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', nonche' variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione dei progetti esecutivi o alla relativa localizzazione, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero, affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. 2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto esecutivo, le variazioni rispetto alla documentazione prodotta ai sensi dell'art. 11 che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione finale delle agevolazioni. 3. Le variazioni del progetto esecutivo non possono, in nessun caso, comportare il riconoscimento di agevolazioni di importo superiore a quello originariamente individuato dal provvedimento di approvazione di cui all'art. 12.