Art. 14 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni  dei  soggetti  beneficiari  conseguenti  a
operazioni societarie o cessioni a qualsiasi  titolo  dell'attivita',
nonche'  variazioni  relative  agli   obiettivi   complessivi,   alla
tempistica di realizzazione dei progetti esecutivi  o  alla  relativa
localizzazione,   devono   essere   tempestivamente   comunicate   al
Ministero, affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni  e
adempimenti, anche  al  fine  della  verifica  della  permanenza  dei
requisiti   soggettivi   e   delle   condizioni   di   ammissibilita'
dell'iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere  accompagnata
da  un'argomentata  relazione.  Nel  caso  in  cui  le  verifiche   e
valutazioni si concludano con esito negativo,  il  Ministero  procede
alla revoca delle agevolazioni. 
  2.  Fermo  restando  il  rispetto  degli  obiettivi  connessi  alla
realizzazione del progetto esecutivo,  le  variazioni  rispetto  alla
documentazione  prodotta  ai  sensi  dell'art.  11   che   riguardano
l'ammontare complessivo  delle  spese  sostenute,  nonche'  l'importo
rendicontato per specifiche categorie di  spesa,  non  devono  essere
preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate  in  fase  di
erogazione finale delle agevolazioni. 
  3. Le variazioni del progetto  esecutivo  non  possono,  in  nessun
caso,  comportare  il  riconoscimento  di  agevolazioni  di   importo
superiore a quello originariamente individuato dal  provvedimento  di
approvazione di cui all'art. 12.