Art. 16 Controlli 1. Il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate in qualsiasi fase del procedimento amministrativo, anche mediante ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. 2. Il Ministero puo' effettuare, altresi', accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.