Art. 16 
 
                              Controlli 
 
  1.  Il  Ministero  puo'  effettuare  controlli  e  ispezioni  sulle
iniziative   agevolate   in   qualsiasi   fase    del    procedimento
amministrativo,  anche  mediante  ispezioni  in  loco,  al  fine   di
verificare le condizioni per la fruizione  e  il  mantenimento  delle
agevolazioni  nonche'  lo  stato  di  attuazione   degli   interventi
finanziati. Nel caso di esito negativo dei  controlli,  il  Ministero
procede alla revoca delle agevolazioni. 
  2. Il Ministero puo' effettuare, altresi', accertamenti  d'ufficio,
anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli  archivi
e dei pubblici  registri  utili  alla  verifica  degli  stati,  delle
qualita'  e  dei  fatti  riguardanti  le  dichiarazioni   sostitutive
presentate  dai  soggetti   beneficiari   durante   il   procedimento
amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.