Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto i soggetti, pubblici o  privati,  individuati  come  soggetti
attuatori  nell'ambito  dell'Accordo  di   cui   all'art.   10,   che
presentano, ai sensi dell'art. 11, i progetti esecutivi dei programmi
di investimento ivi previsti. 
  2. I soggetti di cui al cui al comma 1, alla data di  presentazione
dei progetti esecutivi, devono: 
    a)  essere  regolarmente  costituiti,  iscritti  e  «attivi»  nel
registro delle imprese; 
    b) avere hanno sede legale o unita'  locale  nella  Provincia  di
Biella; la predetta sede o unita' locale, qualora non posseduta  alla
data di presentazione dei progetti esecutivi, deve essere  dimostrata
alla data  di  presentazione  della  prima  richiesta  di  erogazione
dell'agevolazione; 
    c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. A  tal
fine i soggetti non devono essere sottoposti a procedura  concorsuale
e trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coattiva  o
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato  preventivo
(ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale)  o
in  qualsiasi  altra  situazione  equivalente  secondo  la  normativa
vigente; 
    d) essere in regola rispetto alle disposizioni vigenti in materia
di normativa edilizia e urbanistica, del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia  dell'ambiente  e  in  relazione
agli obblighi contributivi; 
    e)  non  rientrare  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    f) non essere qualificati come impresa in difficolta', cosi' come
definita all'art. 2, punto 18 del regolamento generale di esenzione; 
    g) avere restituito somme dovute a seguito  di  provvedimenti  di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero. 
  3. Per i soggetti non  tenuti  all'iscrizione  nel  registro  delle
imprese i requisiti previsti al comma 2 si applicano  nei  limiti  di
quanto compatibile con la natura del soggetto e con le funzioni dallo
stesso esercitate. 
  4. Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto i soggetti: 
    a) che risultino destinatari  di  sanzioni  interdittive  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o  altra  sanzione
che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
    b) i cui  legali  rappresentanti  o  amministratori  siano  stati
condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per
i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore
economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di
presentazione dei progetti esecutivi; 
    c) nei cui confronti sia  verificata  l'esistenza  di  una  delle
condizioni ostative  ai  sensi  della  disciplina  antimafia  di  cui
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  ovvero  di  altre
condizioni  previste  dalla  legge  come  causa  di   incapacita'   a
beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque  a  cio'
ostative.