Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti, pubblici o privati, individuati come soggetti attuatori nell'ambito dell'Accordo di cui all'art. 10, che presentano, ai sensi dell'art. 11, i progetti esecutivi dei programmi di investimento ivi previsti. 2. I soggetti di cui al cui al comma 1, alla data di presentazione dei progetti esecutivi, devono: a) essere regolarmente costituiti, iscritti e «attivi» nel registro delle imprese; b) avere hanno sede legale o unita' locale nella Provincia di Biella; la predetta sede o unita' locale, qualora non posseduta alla data di presentazione dei progetti esecutivi, deve essere dimostrata alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione; c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. A tal fine i soggetti non devono essere sottoposti a procedura concorsuale e trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; d) essere in regola rispetto alle disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e in relazione agli obblighi contributivi; e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; f) non essere qualificati come impresa in difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento generale di esenzione; g) avere restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero. 3. Per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese i requisiti previsti al comma 2 si applicano nei limiti di quanto compatibile con la natura del soggetto e con le funzioni dallo stesso esercitate. 4. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti: a) che risultino destinatari di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dei progetti esecutivi; c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una delle condizioni ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero di altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.