Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai soggetti attuatori, nella forma del contributo a fondo perduto, nel rispetto delle condizioni e limitazioni rispettivamente previste dalla disciplina del regolamento generale di esenzione applicabile in funzione della linea di intervento di riferimento e nel rispetto delle esclusioni settoriali previste dal predetto regolamento. 2. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.