Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  ai
soggetti attuatori, nella forma del contributo a fondo  perduto,  nel
rispetto delle  condizioni  e  limitazioni  rispettivamente  previste
dalla disciplina del regolamento generale di esenzione applicabile in
funzione della linea di intervento  di  riferimento  e  nel  rispetto
delle esclusioni settoriali previste dal predetto regolamento. 
  2. Le agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  possono  essere
cumulate con altri aiuti di Stato, anche  «de  minimis»,  nei  limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di  aiuti  di  Stato  di
riferimento.