Art. 7 
 
       Poli per l'innovazione e l'accelerazione delle imprese 
 
  1. La linea di intervento prevista dall'art. 5,  comma  1,  lettera
a), e' volta alla realizzazione di poli di  innovazione  nel  settore
tessile, in grado  di  favorire  l'innovazione,  la  condivisione  di
conoscenze e competenze, anche volte ad accrescere la  sostenibilita'
della  produzione,   e   l'accelerazione   delle   imprese   operanti
nell'industria tessile  biellese.  Le  agevolazioni  sono  dirette  a
sostenere, in particolare: 
    a) la creazione o l'ammodernamento di  poli  di  innovazione  nel
settore tessile, in relazione ai relativi  investimenti  materiali  e
immateriali; 
    b) il funzionamento dei poli costituiti o  ammodernati  ai  sensi
della  lettera  a),  in  relazione  alle  attivita'  di  gestione   e
coordinamento  del  polo,  svolte  sulla  base  di  un  programma  di
attivita', comprensivo di iniziative di animazione e  promozione  del
polo volte ad agevolare la collaborazione e la messa  a  disposizione
di servizi e  infrastrutture  per  la  ricerca,  l'innovazione  e  il
trasferimento tecnologico. 
  2. Gli interventi di cui al  presente  articolo  sono  attuati  nel
quadro dell'art. 27 del regolamento generale di esenzione, fino a  un
massimo di aiuto concedibile pari a euro  7.500.000,00  per  polo  di
innovazione, con le seguenti intensita': 
    a) in relazione agli investimenti, fino  al  50  (cinquanta)  per
cento dei costi ammissibili  di  cui  al  comma  5,  lettera  a).  La
predetta percentuale e' aumentata di 5 punti percentuali per  i  poli
di innovazione situati nei  comuni  della  Provincia  di  Biella  che
soddisfano le condizioni dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c),  del
trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  come  individuati
dalla  carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  approvata  dalla
Commissione europea vigente alla data di adozione  del  provvedimento
di approvazione del progetto esecutivo previsto dall'art. 12; 
    b) in relazione alle attivita' di gestione e coordinamento,  fino
al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili di cui al comma  5,
lettera b), sostenuti nel periodo individuato al comma 3. 
  3. Il periodo di ammissibilita'  dei  costi  di  cui  al  comma  2,
lettera b), e' pari a cinque anni decorrenti dalla data  di  adozione
del provvedimento di approvazione  del  progetto  esecutivo  previsto
dall'art. 12. Nel caso di  iniziative  volte  all'ammodernamento  del
polo, qualora il medesimo polo abbia gia' beneficiato di altri aiuti,
detto periodo e' ridotto  nella  misura  necessaria  a  garantire  il
rispetto della durata massima di concessione di tali  aiuti  indicata
dall'art. 27, paragrafo 7, del  regolamento  generale  di  esenzione,
pari a dieci anni decorrenti dalla data della concessione  del  primo
aiuto, tenendo conto degli aiuti pregressi. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, gli interventi di
cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni: 
    a) le  agevolazioni  sono  concesse  al  soggetto  giuridico  che
gestisce il polo di innovazione, in funzione  della  forma  giuridica
assunta dal polo. Ai predetti fini, il ruolo di soggetto gestore puo'
essere assunto: 
      i. dalla medesima persona  giuridica  costituente  il  polo  di
innovazione, qualora  quest'ultimo  si  costituisca  come  consorzio,
societa' consortile o altra persona giuridica autonoma; 
      ii. dal soggetto che  assume  le  funzioni  di  gestione  e  di
coordinamento del polo di  innovazione,  in  virtu'  di  idonei  atti
negoziali formalizzati con i soggetti aggregati che costituiscono  il
polo, che conferiscano al  medesimo  soggetto  poteri  adeguati  alle
funzioni e responsabilita' definite dal presente articolo; 
    b)  il  soggetto  gestore   assume   funzioni   di   gestione   e
coordinamento delle attivita' del polo, curando l'offerta di  servizi
coerenti, la  funzionalita'  della  strumentazione,  l'organizzazione
delle iniziative di animazione e promozione del  polo  e  quant'altro
diretto ad assicurare le attivita' del polo.  Ai  fini  del  presente
decreto, il soggetto gestore assume, altresi', il ruolo  di  soggetto
attuatore e  compie  tutti  gli  atti  funzionali  alla  definizione,
presentazione e approvazione del progetto esecutivo relativo al  polo
di innovazione, coordinando, altresi',  le  attivita'  amministrative
necessarie, per le iniziative a cio' dirette, alla  costituzione  del
polo, ivi incluse quelle dirette all'ottenimento delle autorizzazioni
e  alla  definizione  degli  assetti  contrattuali.  I  compiti,   le
responsabilita' e  i  poteri  in  capo  al  soggetto  gestore  devono
risultare dall'atto costitutivo, nel caso di cui al  punto  i)  della
lettera a), ovvero dagli atti negoziali formalizzati con  i  soggetti
aggregati al polo, nel caso di cui al punto ii) della lettera b); 
    c) il  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  4,  nonche'
l'assetto giuridico e organizzativo, i compiti, le responsabilita'  e
i poteri del soggetto gestore indicati alle lettere a)  e  b)  devono
essere dimostrati alla data di presentazione dei  progetti  esecutivi
di cui all'art. 11; 
    d) il progetto esecutivo, con riferimento agli  investimenti  ivi
previsti, deve essere avviato successivamente alla data  di  relativa
presentazione ai sensi dell'art. 11. Per data di avvio  del  progetto
si intende la data di  inizio  dei  lavori  di  costruzione  relativi
all'investimento oppure la  data  del  primo  impegno  giuridicamente
vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro  impegno  che
renda irreversibile l'investimento. L'acquisto di terreni e i  lavori
preparatori quali la richiesta di  permessi  o  la  realizzazione  di
studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori; 
    e)  dal  progetto  esecutivo  e  dagli  atti  prodotti  ai  sensi
dell'art. 11 deve risultare che il regolamento del polo garantisce: 
      i. l'accesso a locali, impianti e attivita' del polo stesso  in
maniera  aperta  a  piu'  utenti  e  in  modo   trasparente   e   non
discriminatorio. Nel caso di soggetti finanziatori di almeno  il  10%
dei costi di investimento del polo  di  innovazione,  laddove  questi
godano di un accesso preferenziale a condizioni piu'  favorevoli,  al
fine di evitare una sovracompensazione, tale accesso preferenziale e'
proporzionale  al  contributo  del  medesimo  soggetto  ai  costi  di
investimento e tali condizioni sono rese pubbliche; 
      ii.  canoni  per   l'utilizzo   degli   impianti   e   per   la
partecipazione alle attivita'  del  polo  stesso,  corrispondenti  al
prezzo di mercato o che ne riflettono i relativi costi. 
  5.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  ai  sensi  del  presente
articolo,  i  costi  strettamente   funzionali   alla   realizzazione
dell'iniziativa di cui al comma  1,  sostenuti  successivamente  alla
presentazione dei progetti esecutivi di  cui  all'art.  11,  relativi
alle  seguenti  voci  di  spesa,  fatte  salve  eventuali   ulteriori
specificazioni ed eventuali limitazioni definite nell'Accordo di  cui
all'art.  10  in  relazione  ai   programmi   di   investimento   ivi
individuati: 
    a) immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite  dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino: 
      i. terreni, immobili e impianti, macchinari; 
      ii. diritti di brevetto, licenze, know-how  o  altre  forme  di
proprieta' intellettuale; 
    b) spese di personale e spese amministrative, comprese  le  spese
generali, riguardanti: 
      i.  l'animazione   del   polo   al   fine   di   agevolare   la
collaborazione, la condivisione di  informazioni  e  la  fornitura  o
messa a disposizione di servizi  specializzati  e  personalizzati  di
sostegno alle imprese; 
      ii. l'attivita' di marketing del polo  volta  a  promuovere  la
partecipazione di  nuove  imprese  o  organismi  e  ad  aumentare  la
visibilita' del polo; 
      iii.   la   gestione    delle    infrastrutture    del    polo;
l'organizzazione di programmi di formazione,  seminari  e  conferenze
per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete  e
la cooperazione transnazionale.