Art. 7 Poli per l'innovazione e l'accelerazione delle imprese 1. La linea di intervento prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), e' volta alla realizzazione di poli di innovazione nel settore tessile, in grado di favorire l'innovazione, la condivisione di conoscenze e competenze, anche volte ad accrescere la sostenibilita' della produzione, e l'accelerazione delle imprese operanti nell'industria tessile biellese. Le agevolazioni sono dirette a sostenere, in particolare: a) la creazione o l'ammodernamento di poli di innovazione nel settore tessile, in relazione ai relativi investimenti materiali e immateriali; b) il funzionamento dei poli costituiti o ammodernati ai sensi della lettera a), in relazione alle attivita' di gestione e coordinamento del polo, svolte sulla base di un programma di attivita', comprensivo di iniziative di animazione e promozione del polo volte ad agevolare la collaborazione e la messa a disposizione di servizi e infrastrutture per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico. 2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nel quadro dell'art. 27 del regolamento generale di esenzione, fino a un massimo di aiuto concedibile pari a euro 7.500.000,00 per polo di innovazione, con le seguenti intensita': a) in relazione agli investimenti, fino al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili di cui al comma 5, lettera a). La predetta percentuale e' aumentata di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati nei comuni della Provincia di Biella che soddisfano le condizioni dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuati dalla carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea vigente alla data di adozione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo previsto dall'art. 12; b) in relazione alle attivita' di gestione e coordinamento, fino al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili di cui al comma 5, lettera b), sostenuti nel periodo individuato al comma 3. 3. Il periodo di ammissibilita' dei costi di cui al comma 2, lettera b), e' pari a cinque anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo previsto dall'art. 12. Nel caso di iniziative volte all'ammodernamento del polo, qualora il medesimo polo abbia gia' beneficiato di altri aiuti, detto periodo e' ridotto nella misura necessaria a garantire il rispetto della durata massima di concessione di tali aiuti indicata dall'art. 27, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione, pari a dieci anni decorrenti dalla data della concessione del primo aiuto, tenendo conto degli aiuti pregressi. 4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, gli interventi di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni: a) le agevolazioni sono concesse al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione, in funzione della forma giuridica assunta dal polo. Ai predetti fini, il ruolo di soggetto gestore puo' essere assunto: i. dalla medesima persona giuridica costituente il polo di innovazione, qualora quest'ultimo si costituisca come consorzio, societa' consortile o altra persona giuridica autonoma; ii. dal soggetto che assume le funzioni di gestione e di coordinamento del polo di innovazione, in virtu' di idonei atti negoziali formalizzati con i soggetti aggregati che costituiscono il polo, che conferiscano al medesimo soggetto poteri adeguati alle funzioni e responsabilita' definite dal presente articolo; b) il soggetto gestore assume funzioni di gestione e coordinamento delle attivita' del polo, curando l'offerta di servizi coerenti, la funzionalita' della strumentazione, l'organizzazione delle iniziative di animazione e promozione del polo e quant'altro diretto ad assicurare le attivita' del polo. Ai fini del presente decreto, il soggetto gestore assume, altresi', il ruolo di soggetto attuatore e compie tutti gli atti funzionali alla definizione, presentazione e approvazione del progetto esecutivo relativo al polo di innovazione, coordinando, altresi', le attivita' amministrative necessarie, per le iniziative a cio' dirette, alla costituzione del polo, ivi incluse quelle dirette all'ottenimento delle autorizzazioni e alla definizione degli assetti contrattuali. I compiti, le responsabilita' e i poteri in capo al soggetto gestore devono risultare dall'atto costitutivo, nel caso di cui al punto i) della lettera a), ovvero dagli atti negoziali formalizzati con i soggetti aggregati al polo, nel caso di cui al punto ii) della lettera b); c) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, nonche' l'assetto giuridico e organizzativo, i compiti, le responsabilita' e i poteri del soggetto gestore indicati alle lettere a) e b) devono essere dimostrati alla data di presentazione dei progetti esecutivi di cui all'art. 11; d) il progetto esecutivo, con riferimento agli investimenti ivi previsti, deve essere avviato successivamente alla data di relativa presentazione ai sensi dell'art. 11. Per data di avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori; e) dal progetto esecutivo e dagli atti prodotti ai sensi dell'art. 11 deve risultare che il regolamento del polo garantisce: i. l'accesso a locali, impianti e attivita' del polo stesso in maniera aperta a piu' utenti e in modo trasparente e non discriminatorio. Nel caso di soggetti finanziatori di almeno il 10% dei costi di investimento del polo di innovazione, laddove questi godano di un accesso preferenziale a condizioni piu' favorevoli, al fine di evitare una sovracompensazione, tale accesso preferenziale e' proporzionale al contributo del medesimo soggetto ai costi di investimento e tali condizioni sono rese pubbliche; ii. canoni per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attivita' del polo stesso, corrispondenti al prezzo di mercato o che ne riflettono i relativi costi. 5. Sono ammissibili alle agevolazioni ai sensi del presente articolo, i costi strettamente funzionali alla realizzazione dell'iniziativa di cui al comma 1, sostenuti successivamente alla presentazione dei progetti esecutivi di cui all'art. 11, relativi alle seguenti voci di spesa, fatte salve eventuali ulteriori specificazioni ed eventuali limitazioni definite nell'Accordo di cui all'art. 10 in relazione ai programmi di investimento ivi individuati: a) immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino: i. terreni, immobili e impianti, macchinari; ii. diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprieta' intellettuale; b) spese di personale e spese amministrative, comprese le spese generali, riguardanti: i. l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese; ii. l'attivita' di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilita' del polo; iii. la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.