Art. 8 
 
      Valorizzazione del patrimonio culturale tessile biellese 
 
  1. La linea di intervento prevista dall'art. 5,  comma  1,  lettera
b), e' rivolta al sostegno di programmi nel  campo  della  cultura  e
della conservazione del patrimonio culturale tessile biellese, con il
fine di creare musei, realizzare mostre, convegni e spazi  espositivi
nonche' valorizzare gli archivi storici aziendali e  fornire  servizi
per le imprese operanti nel settore tessile biellese. Le agevolazioni
sono dirette a sostenere, in particolare: 
    a) la creazione o l'ammodernamento  di  infrastrutture  culturali
nel settore tessile, in relazione ai relativi investimenti  materiali
e immateriali; 
    b) il funzionamento delle infrastrutture culturali  costituite  o
ammodernate  ai  sensi  della  lettera  a),  in  relazione  ai  costi
sostenuti  per   la   gestione   dell'infrastruttura,   nei   termini
individuati dal comma 3, lettera b), del presente articolo. 
  2. Gli interventi di cui al  presente  articolo  sono  attuati  nel
quadro dell'art. 53 del regolamento generale  di  esenzione,  fino  a
copertura dell'80 (ottanta) per cento dei costi ammissibili di cui al
comma 3 e comunque fino a un massimo di aiuto concedibile pari a euro
2.000.000,00 per progetto esecutivo. 
  3. Fatte salve  eventuali  ulteriori  specificazioni  ed  eventuali
limitazioni definite nell'Accordo di cui all'art. 10 in relazione  ai
programmi di investimento ivi individuati, sono ammissibili  i  costi
strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento di cui  al
comma 1, sostenuti successivamente alla  presentazione  dei  progetti
esecutivi di cui all'art. 11, relativi a: 
    a) immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite  dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, tra cui: 
      i.   i   costi   per    la    costruzione,    l'ammodernamento,
l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture
se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del
tempo o della loro capacita'; 
      ii.  i  costi  di  acquisizione,   incluso   il   leasing,   il
trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del  patrimonio
culturale; 
      iii. i costi necessari per  la  tutela,  la  conservazione,  il
restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale  materiale  e
immateriale,  compresi  i  costi  aggiuntivi  per  lo  stoccaggio  in
condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i  costi
relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione; 
      iv. i costi  sostenuti  per  rendere  il  patrimonio  culturale
meglio  accessibile  al   pubblico,   compresi   i   costi   per   la
digitalizzazione e altre nuove tecnologie,  i  costi  per  migliorare
l'accessibilita'  delle  persone   con   esigenze   particolari   (in
particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni
in braille e esposizioni interattive nei musei) e per  la  promozione
della  diversita'  culturale  per  quanto   riguarda   presentazioni,
programmi e visitatori; 
      v. i costi relativi a  progetti  e  attivita'  culturali,  alla
cooperazione, ai  programmi  di  scambio  e  alle  borse  di  studio,
compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i
costi direttamente imputabili al programma; 
    b) per il funzionamento delle infrastrutture culturali: 
      i.  i  costi  delle  istituzioni  culturali  o  dei  siti   del
patrimonio  collegati  alle  attivita'  permanenti  o  periodiche   -
comprese mostre, spettacoli, eventi e attivita' culturali analoghe  -
che insorgono nel normale svolgimento dell'attivita'; 
      ii. i costi delle attivita' di educazione culturale e artistica
e di sensibilizzazione  sull'importanza  della  tutela  e  promozione
della  diversita'  delle  espressioni  culturali  tramite   programmi
educativi e di  sensibilizzazione  del  pubblico,  compreso  mediante
l'uso delle nuove tecnologie; 
      iii. i costi per migliorare l'accesso del pubblico  ai  siti  e
alle attivita' delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi
i costi di digitalizzazione e di  utilizzo  delle  nuove  tecnologie,
nonche' i costi di miglioramento dell'accessibilita' per  le  persone
con disabilita'; 
      iv. i costi operativi  collegati  direttamente  al  progetto  o
all'attivita' culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e
centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con
attinenza diretta al progetto o all'attivita' culturale, le strutture
architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena,  i  prestiti,
la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e  attrezzature,
i costi per l'accesso a opere protette  dal  diritto  d'autore  e  ad
altri contenuti protetti da diritti di  proprieta'  intellettuale,  i
costi di promozione e i costi direttamente imputabili al  progetto  o
all'attivita'; i  costi  di  ammortamento  e  di  finanziamento  sono
ammissibili  solo  se  non  sono  stati  inclusi  negli  aiuti   agli
investimenti; 
      v. le spese relative al  personale  impiegato  nell'istituzione
culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto; 
      vi. i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti  da
consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili
al progetto. 
  4. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non  sono
ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.