Art. 8 Valorizzazione del patrimonio culturale tessile biellese 1. La linea di intervento prevista dall'art. 5, comma 1, lettera b), e' rivolta al sostegno di programmi nel campo della cultura e della conservazione del patrimonio culturale tessile biellese, con il fine di creare musei, realizzare mostre, convegni e spazi espositivi nonche' valorizzare gli archivi storici aziendali e fornire servizi per le imprese operanti nel settore tessile biellese. Le agevolazioni sono dirette a sostenere, in particolare: a) la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture culturali nel settore tessile, in relazione ai relativi investimenti materiali e immateriali; b) il funzionamento delle infrastrutture culturali costituite o ammodernate ai sensi della lettera a), in relazione ai costi sostenuti per la gestione dell'infrastruttura, nei termini individuati dal comma 3, lettera b), del presente articolo. 2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nel quadro dell'art. 53 del regolamento generale di esenzione, fino a copertura dell'80 (ottanta) per cento dei costi ammissibili di cui al comma 3 e comunque fino a un massimo di aiuto concedibile pari a euro 2.000.000,00 per progetto esecutivo. 3. Fatte salve eventuali ulteriori specificazioni ed eventuali limitazioni definite nell'Accordo di cui all'art. 10 in relazione ai programmi di investimento ivi individuati, sono ammissibili i costi strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, sostenuti successivamente alla presentazione dei progetti esecutivi di cui all'art. 11, relativi a: a) immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, tra cui: i. i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacita'; ii. i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale; iii. i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione; iv. i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilita' delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversita' culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori; v. i costi relativi a progetti e attivita' culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al programma; b) per il funzionamento delle infrastrutture culturali: i. i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attivita' permanenti o periodiche - comprese mostre, spettacoli, eventi e attivita' culturali analoghe - che insorgono nel normale svolgimento dell'attivita'; ii. i costi delle attivita' di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversita' delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie; iii. i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attivita' delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonche' i costi di miglioramento dell'accessibilita' per le persone con disabilita'; iv. i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attivita' culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attivita' culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprieta' intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attivita'; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti; v. le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto; vi. i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto. 4. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.