IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 6  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83
dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali  applicative  dei
regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della  legge
n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione  e  l'esame
delle domande di protezione delle  DOP,  delle  IGP,  delle  menzioni
tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei
disciplinari di produzione e delle menzioni  tradizionali  e  per  la
cancellazione della protezione»; 
  Visto il decreto ministeriale  1°  giugno  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  139  del  17  giugno
2011 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata dei vini «Tintilia del Molise» ed e' stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP,  con  il
quale e'  stato  consolidato  il  disciplinare  della  DOP  dei  vini
«Tintilia del Molise»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP,  con
il  quale  e'  stato  da,  ultimo,  modificato  il  disciplinare   di
produzione della DOP dei vini «Tintilia del Molise»; 
  Esaminata  la  documentata  domanda,  presentata  dall'Associazione
vitivinicoltori  della  DOC  «Tintilia  del  Molise»,  con  sede   in
Campomarino (CB), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare  di
produzione della DOC dei vini «Tintilia  del  Molise»,  nel  rispetto
della procedura di cui al  citato  decreto  ministeriale  6  dicembre
2021; 
  Atteso che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita  la
procedura di valutazione di cui agli articoli 7, 13 e 21 del  decreto
ministeriale 6 dicembre 2021,  relativa  alle  domande  di  modifiche
ordinarie dei disciplinari, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Molise; 
    la domanda rientra tra le modifiche ordinarie di cui all'art. 21,
comma 2, lettera c) del citato decreto ministeriale 6 dicembre  2021,
che non comportino un impatto significativo sull'assetto produttivo e
sulla reputazione della relativa denominazioni e che, come tale,  non
comporta l'acquisizione del preliminare parere del Comitato nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge n. 238/2016; 
  Considerato  che  la  proposta  di  modifica  del  disciplinare  in
questione  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2022,  al
fine  di  dar  modo  agli  interessati  di  presentare  le  eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data  e  che  entro  il
predetto termine non sono pervenute osservazioni  sulla  proposta  di
modifica in questione; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art.  17,  par.
2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art.  10  del  reg.  UE  n.  34/2019,
sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le
modifiche ordinarie contenute nella citata domanda  di  modifica  del
disciplinare di  produzione  della  produzione  della  DOP  dei  vini
«Tintilia del Molise» ed il relativo documento unico consolidato  con
le stesse modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse  modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n.
34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo  2022  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini  «Tintilia  del
Molise»  cosi'  come  consolidato  con  il  decreto  ministeriale  30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  7
marzo 2014  richiamati  in  premessa,  sono  approvate  le  modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2021. 
  2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini  «Tintilia  del
Molise», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed
il relativo documento  unico  consolidato,  figurano  rispettivamente
agli allegati A e B del presente decreto.