Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Tintilia del Molise», devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente i vigneti che insistono su terreni collinari e situati ad una altitudine non inferiore ai 200 metri s.l.m. 2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di vite destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti: ===================================================================== | |Produzione massima |Titolo alcolometrico vol. nat.| | Tipologia | uva t/ha | minimo % vol. | +================+===================+==============================+ |Rosso | 8 | 11.50 | +----------------+-------------------+------------------------------+ |Rosso riserva | 8 | 12.50 | +----------------+-------------------+------------------------------+ |Rosato | 8 | 11.50 | +----------------+-------------------+------------------------------+ A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro non superi il 10% il limite medesimo.