Art. 3 Indagini sul territorio nazionale relative all'organismo specificato 1. I Servizi fitosanitari regionali, qualora si sospetti la presenza della fase gregaria dell'organismo specificato, effettuano, o fanno effettuare sotto la propria sorveglianza ufficiale, indagini annuali, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, per accertare la presenza dell'organismo specificato, sulla base di uno specifico piano di indagine regionale. 2. Il piano di indagine di cui al comma 1 tiene conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato, nonche' di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato. 3. Le indagini sono mirate a rilevare l'eventuale presenza delle ooteche, delle neanidi e degli adulti in forma gregaria dell'organismo specificato mediante rilevazioni visive e con l'ausilio di strumenti GIS, di trappole, di droni nonche' di carotaggi del terreno ed analisi di laboratorio, nelle aree che i Servizi fitosanitari regionali individuano a rischio elevato. 4. I Servizi fitosanitari regionali registrano i risultati delle indagini, compresi gli elementi di georeferenziazione e ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale. 5. I Servizi fitosanitari regionali, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, possono avvalersi del supporto del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei Carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, di agenzie regionali strumentali o di altri enti competenti, previo accordo tra le parti.