Art. 3 
 
Indagini sul territorio nazionale relative all'organismo specificato 
 
  1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali,  qualora  si  sospetti  la
presenza della fase gregaria dell'organismo specificato,  effettuano,
o fanno effettuare sotto la propria sorveglianza ufficiale,  indagini
annuali, in collaborazione con le strutture operanti  sul  territorio
di competenza, per accertare la presenza dell'organismo  specificato,
sulla base di uno specifico piano di indagine regionale. 
  2. Il piano di indagine di cui al comma  1  tiene  conto  dei  dati
tecnici e  scientifici  disponibili,  della  biologia  dell'organismo
specificato, nonche' di tutte le altre  informazioni  pertinenti  per
quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato. 
  3. Le indagini sono mirate a rilevare  l'eventuale  presenza  delle
ooteche,  delle  neanidi   e   degli   adulti   in   forma   gregaria
dell'organismo  specificato  mediante  rilevazioni   visive   e   con
l'ausilio  di  strumenti  GIS,  di  trappole,  di  droni  nonche'  di
carotaggi del terreno ed analisi di laboratorio,  nelle  aree  che  i
Servizi fitosanitari regionali individuano a rischio elevato. 
  4. I Servizi fitosanitari regionali registrano  i  risultati  delle
indagini, compresi gli elementi  di  georeferenziazione  e  ne  danno
comunicazione al Servizio fitosanitario centrale. 
  5.  I  Servizi  fitosanitari  regionali,  per  l'attuazione   delle
indagini previste dal piano di cui al comma 1, possono avvalersi  del
supporto del Comando unita' forestali,  ambientali  e  agroalimentari
(CUFAA) dei Carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, di agenzie regionali  strumentali
o di altri enti competenti, previo accordo tra le parti.