Art. 7 
 
                         Ricerca scientifica 
 
  1. Le Istituzioni scientifiche e gli altri soggetti  che  intendono
avviare  specifiche   attivita'   di   indagini   e   sperimentazione
sull'organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione
al   Servizio   fitosanitario   regionale   competente    e    devono
tempestivamente comunicarne i risultati agli stessi Servizi, prima di
darne diffusione pubblica. 
  2. I Servizi fitosanitari regionali effettuano o  fanno  effettuare
ricerche  scientifiche,  in   collaborazione   con   le   istituzioni
scientifiche  o  le  altre  strutture  operanti  sul  territorio   di
competenza,  al  fine  di  individuare  ulteriori  strumenti  per  il
contrasto all'organismo specificato, almeno nei seguenti ambiti: 
    a) attivita' di monitoraggio mirate all'individuazione di  idonei
agenti di controllo biologico; 
    b)  approfondimenti  sulla  biologia  dei  possibili  antagonisti
identificati; 
    c) valorizzazione degli agenti biologici autoctoni gia'  presenti
sui territori interessati; 
    d) definizione delle modalita' di gestione e di allevamento degli
agenti di controllo individuati: 
    e) individuazione di siti e di modalita' di lancio  degli  agenti
di controllo biologici; 
    f) individuazione e messa a punto  di  metodologie  di  controllo
chimiche, fisiche e biologiche, alternative e  integrative  a  quelle
indicate dal presente ordinanza. 
  3. I Servizi fitosanitari regionali, altresi', effettuano  o  fanno
effettuare,  in  collaborazione  con   enti   pubblici   di   ricerca
scientifica, sperimentazioni  e  indagini  conoscitive  per  valutare
l'efficacia dell'utilizzo dei droni per la protezione  dall'organismo
specificato ai sensi dell'art. 37 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, cosi' come modificato  da  decreto
del Presidente  della  Repubblica  28  febbraio  2012,  n.  55.  Tali
indagini e sperimentazioni sono finalizzate, in particolare, a: 
    a) valutare l'applicabilita' dei droni in contesti caratterizzati
da scarsa accessibilita' a persone e mezzi; 
    b) valutare la precisione della distribuzione; 
    c) valutare l'efficacia dell'intervento; 
    d) quantificare l'ammontare dei residui dei prodotti  distribuiti
con la tecnica oggetto di sperimentazione.