Art. 7 Ricerca scientifica 1. Le Istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare specifiche attivita' di indagini e sperimentazione sull'organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente e devono tempestivamente comunicarne i risultati agli stessi Servizi, prima di darne diffusione pubblica. 2. I Servizi fitosanitari regionali effettuano o fanno effettuare ricerche scientifiche, in collaborazione con le istituzioni scientifiche o le altre strutture operanti sul territorio di competenza, al fine di individuare ulteriori strumenti per il contrasto all'organismo specificato, almeno nei seguenti ambiti: a) attivita' di monitoraggio mirate all'individuazione di idonei agenti di controllo biologico; b) approfondimenti sulla biologia dei possibili antagonisti identificati; c) valorizzazione degli agenti biologici autoctoni gia' presenti sui territori interessati; d) definizione delle modalita' di gestione e di allevamento degli agenti di controllo individuati: e) individuazione di siti e di modalita' di lancio degli agenti di controllo biologici; f) individuazione e messa a punto di metodologie di controllo chimiche, fisiche e biologiche, alternative e integrative a quelle indicate dal presente ordinanza. 3. I Servizi fitosanitari regionali, altresi', effettuano o fanno effettuare, in collaborazione con enti pubblici di ricerca scientifica, sperimentazioni e indagini conoscitive per valutare l'efficacia dell'utilizzo dei droni per la protezione dall'organismo specificato ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, cosi' come modificato da decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55. Tali indagini e sperimentazioni sono finalizzate, in particolare, a: a) valutare l'applicabilita' dei droni in contesti caratterizzati da scarsa accessibilita' a persone e mezzi; b) valutare la precisione della distribuzione; c) valutare l'efficacia dell'intervento; d) quantificare l'ammontare dei residui dei prodotti distribuiti con la tecnica oggetto di sperimentazione.