Art. 9 Attuazione delle misure fitosanitarie 1. Le misure fitosanitarie d'emergenza di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), sono eseguite a cura dei proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nell'area delimitata. che ne annotano, se del caso, l'esecuzione nel Registro trattamenti di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, secondo le modalita' da esso definite. 2. Il Servizio fitosanitario nazionale puo' avvalersi del supporto del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei Carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, previo accordo tra le parti. 3. Il Servizio fitosanitario regionale puo' stabilire un intervento diretto per adempiere agli obblighi della presente ordinanza in applicazione dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 19/2021.