Art. 9 
 
                Attuazione delle misure fitosanitarie 
 
  1. Le misure fitosanitarie d'emergenza di cui all'art. 5, comma  1,
lettere b) e c), sono eseguite a cura dei proprietari o conduttori, a
qualunque titolo, dei terreni agricoli  e  delle  aree  non  agricole
ricadenti  nell'area  delimitata.  che  ne  annotano,  se  del  caso,
l'esecuzione nel Registro trattamenti di cui al decreto  ministeriale
12 gennaio 2015, secondo le modalita' da esso definite. 
  2. Il Servizio fitosanitario nazionale puo' avvalersi del  supporto
del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei
Carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale  e
delle province autonome  e  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
(ICQRF) per la verifica del rispetto delle disposizioni di  cui  alla
presente ordinanza, previo accordo tra le parti. 
  3. Il Servizio fitosanitario regionale puo' stabilire un intervento
diretto per adempiere  agli  obblighi  della  presente  ordinanza  in
applicazione dell'art.  32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
19/2021.