Art. 3 Integrazione delle competenze dei Commissari delegati e presidenti delle province autonome 1. I Commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, possono provvedere, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) della citata ordinanza n. 872/2022, anche all'organizzazione dei trasporti per il rimpatrio delle salme dei profughi deceduti nel territorio nazionale e per le sepolture o cremazioni degli stessi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite per fronteggiare l'emergenza. I Commissari delegati e i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle stesse risorse, riconoscono le eventuali spese sostenute dai comuni, per le medesime attivita', dal 4 marzo 2022. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio