Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2011 e' modificato all'art. 4 come di seguito indicato: ===================================================================== | Testo in vigore | Testo modificato | +=================================+=================================+ |Art. 4 (Alimentazione) 1. |Art. 4 (Alimentazione) 1. | |L'alimentazione delle lattifere |L'alimentazione delle lattifere | |dev'essere costituita da fieno ed|dev'essere costituita da fieno ed| |erba verde prodotti in Valle |erba verde prodotti per almeno il| |d'Aosta. |55% in Valle d'Aosta. | +---------------------------------+---------------------------------+ Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano dal 21 settembre 2022 al 31 maggio 2023.