IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  591/2022  del  5  settembre   2022,
concernente «Regime di rimborsabilita' e prezzo a  seguito  di  nuove
indicazioni terapeutiche  di  medicinali»  del  medicinale  «Opdivo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 217 del 16 settembre 2022; 
  Considerato  che  occorre  integrare  la  determina  suddetta,  per
necessita' di specificare  l'indicazione  terapeutica  oggetto  della
determina; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Integrazione della determina AIFA n. 591/2022 
                        del 5 settembre 2022 
 
  E' integrata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 591/2022
del 5 settembre 2022, concernente «Regime di rimborsabilita' e prezzo
a seguito  di  nuove  indicazioni  terapeutiche  di  medicinali»  del
medicinale  OPDIVO,  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 217 del 16 settembre 2022. 
  All'art.  1,  relativamente  alla  nuova  indicazione  terapeutica,
aggiungasi la seguente dicitura: 
    la nuova indicazione terapeutica, autorizzata Ema, del medicinale
«Opdivo» (nivolumab): 
      «"Opdivo" in associazione ad  ipilimumab  e'  indicato  per  il
trattamento in prima linea di pazienti adulti con mesotelioma maligno
della pleura non resecabile». 
  All'art.   1,   relativamente   al   paragrafo   sull'innovativita'
aggiungasi la seguente dicitura: 
    «Attribuzione  del  requisito  dell'innovazione  terapeutica,  in
relazione   all'indicazione   terapeutica   negoziata,   "Opdivo   in
associazione ad ipilimumab e' indicato per il  trattamento  in  prima
linea di pazienti adulti con mesotelioma  maligno  della  pleura  non
resecabile con istologia non epiteliode", da cui conseguono: 
      l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi di cui  all'art.
1, comma 401, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017),  come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (art. 35-ter); 
      il beneficio economico della  sospensione  delle  riduzioni  di
legge, di cui alle  determine  AIFA  del  3  luglio  2006  e  del  27
settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovativita'; 
      l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012; 
      l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi  dell'art.  1,  commi
400-406, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (legge  di  bilancio
2017). 
    Rinuncia ai benefici economici previsti dalla normativa  vigente,
limitatamente  alla  non  applicazione  delle  riduzioni   di   legge
conseguenti al riconoscimento dell'innovativita'.».