Art. 2 
 
Individuazione  e  riparto  delle  risorse  del  Fondo  destinate  al
         riconoscimento degli incentivi per gli investimenti 
 
  1. Una quota delle risorse del fondo di cui all'art. 22,  comma  1,
del  decreto-legge  1°   marzo   2022,   n.   17,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  pari  a  euro  50
milioni per l'anno 2022 e a 350 milioni per ciascuno degli anni  2023
e 2024, e' destinata alla concessione delle agevolazioni previste dai
Contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del decreto-legge 25  giugno
2008 n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, dagli Accordi per  l'innovazione  attivati  nell'ambito
del Fondo di cui all'art. 23, del decreto-legge n. 83 del  22  giugno
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.
134. 
  2.  Gli  interventi  di   cui   al   comma   1   sono   finalizzati
all'incentivazione degli investimenti di cui all'art. 1,  secondo  il
seguente riparto: 
    a) contratti di sviluppo, nella misura del  70  per  cento  delle
risorse annue; 
    b) accordi di innovazione, nella misura del 30  per  cento  delle
risorse annue. 
  Con decreto direttoriale del  Ministero  dello  sviluppo  economico
possono  essere   individuate   le   disposizioni   procedurali   per
l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto. 
  3.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro  per  lo  sviluppo  economico,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  della  transizione
ecologica puo' essere rimodulato, nel limite  dello  stanziamento  di
cui al comma 1, il riparto delle risorse di cui al comma 2.