Art. 2 Individuazione e riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per gli investimenti 1. Una quota delle risorse del fondo di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, pari a euro 50 milioni per l'anno 2022 e a 350 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e' destinata alla concessione delle agevolazioni previste dai Contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dagli Accordi per l'innovazione attivati nell'ambito del Fondo di cui all'art. 23, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati all'incentivazione degli investimenti di cui all'art. 1, secondo il seguente riparto: a) contratti di sviluppo, nella misura del 70 per cento delle risorse annue; b) accordi di innovazione, nella misura del 30 per cento delle risorse annue. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere individuate le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto. 3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della transizione ecologica puo' essere rimodulato, nel limite dello stanziamento di cui al comma 1, il riparto delle risorse di cui al comma 2.