Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti: a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale; c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al n. 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i centri di ricerca. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, mediante l'utilizzo del contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, quali a titolo esemplificativo il consorzio e l'accordo di partenariato, che abbiano i contenuti indicati nell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2022, cui si fa espresso rinvio. 3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda devono: a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di almeno un'unita' locale nel territorio nazionale; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati; d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata nel regolamento GBER. 4. Alla data di presentazione della domanda, gli organismi di ricerca devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, i requisiti previsti dal comma precedente, ad eccezione di quello di cui alla lettera c). 5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni i soggetti sopraindicati ai commi 1 e 2 del presente articolo: a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta progettuale; b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.