Art. 4 Progetti e spese ammissibili 1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione agli obiettivi specifici previsti nei singoli bandi emanati dalla KDT JU, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate nell'allegato 1. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2022. 3. Il Ministero esclude dai finanziamenti i codici Nace/Ateco di cui all'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2022. 4. Il Ministero non finanziera' le attivita' escluse dal Fondo InvestEU, ai sensi dell'allegato V, punto B del regolamento (UE) 24 marzo 2021, n. 2021/523. 5. Gli obiettivi della procedura selettiva saranno coerenti con l'art. 4 del regolamento (UE) 2021/241 e la scheda di dettaglio della Missione-componente del PNRR. 6. L'importo massimo dell'agevolazione concessa e' di euro 2.500.000,00. 7. Con riferimento ai progetti marchio di eccellenza delle imprese italiane, il Ministero si riserva la facolta' di verificarne l'effettiva sostenibilita'. 8. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese ed i costi di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 24 marzo 2022.