Art. 4 
 
                    Progetti e spese ammissibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo
sperimentale, strettamente connesse tra di  loro  in  relazione  agli
obiettivi specifici previsti nei singoli bandi emanati dalla KDT  JU,
finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o  servizi
o  al  notevole  miglioramento  di  prodotti  o  processi  o  servizi
esistenti,  tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie   abilitanti
fondamentali, riportate nell'allegato 1. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' alle  agevolazioni,  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono soddisfare i requisiti di cui  all'art.  4,
comma 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2022. 
  3. Il Ministero esclude dai finanziamenti i  codici  Nace/Ateco  di
cui all'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2022. 
  4. Il Ministero non finanziera'  le  attivita'  escluse  dal  Fondo
InvestEU, ai sensi dell'allegato V, punto B del regolamento  (UE)  24
marzo 2021, n. 2021/523. 
  5. Gli obiettivi della procedura  selettiva  saranno  coerenti  con
l'art. 4 del regolamento (UE) 2021/241 e la scheda di dettaglio della
Missione-componente del PNRR. 
  6.  L'importo  massimo  dell'agevolazione  concessa  e'   di   euro
2.500.000,00. 
  7. Con riferimento ai progetti marchio di eccellenza delle  imprese
italiane,  il  Ministero  si  riserva  la  facolta'  di   verificarne
l'effettiva sostenibilita'. 
  8. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese ed i  costi  di  cui
all'art. 5 del decreto ministeriale 24 marzo 2022.