Art. 2 
 
Aggiornamento delle disposizioni finalizzate  a  garantire  la  piena
  operativita' delle strutture coinvolte nella gestione  emergenziale
  - modifiche all'art. 1 dell'OCDPC n. 882/2022. 
 
  1. In ragione dell'incremento del numero di  persone  in  fuga  dal
territorio  ucraino  e  richiedenti  il  permesso  di  soggiorno  per
protezione temporanea di cui in premessa rilevato nei mesi da  aprile
ad agosto 2022 e del conseguente aggravio dei carichi amministrativi,
operativi e gestionali connessi, a decorrere dalla data  di  adozione
presente ordinanza, le disposizioni di cui ai  commi  2,  3,  4  e  5
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 882 del 30 marzo 2022, si  applicano  secondo  i  parametri
aggiornati ed entro i limiti previsti  per  ciascuna  amministrazione
individuati nei commi 2, 3,  4  e  5  del  presente  articolo,  e  le
medesime  disposizioni  possono  essere  estese,  ove   ve   ne   sia
l'esigenza, anche al personale in servizio  presso  altre  strutture,
anche non di  protezione  civile,  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, purche' direttamente impegnato nelle
attivita' di gestione dell'emergenza in rassegna. 
  2. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per
il personale non dirigenziale in servizio  presso  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1,  comma  2
della citata OCDPC n. 882/2022, il riconoscimento  del  compenso  ivi
previsto per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese,
oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro  il  limite
massimo   di   cinquanta   ore   mensili   pro-capite,   in   ragione
dell'esposizione dei rispettivi territori, e'  aggiornato  secondo  i
seguenti parametri aggiornati: 
    a) in favore di un numero massimo di cinque unita'  di  personale
per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero
di   profughi   richiedenti   protezione    temporanea    provenienti
dall'Ucraina inferiore a 1.000 unita'; 
    b) in favore di un numero massimo di quindici unita' di personale
per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero
di   profughi   richiedenti   protezione    temporanea    provenienti
dall'Ucraina inferiore a 5.000 unita'; 
    c) in favore di  un  numero  massimo  di  venticinque  unita'  di
personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente
un numero di profughi richiedenti protezione  temporanea  provenienti
dall'Ucraina inferiore a 15.000 unita'; 
    d) in favore di un  numero  massimo  di  trentacinque  unita'  di
personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente
un numero di profughi richiedenti protezione  temporanea  provenienti
dall'Ucraina pari o superiore a 15.000 unita'. 
  3. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per
il personale titolare di  incarichi  di  posizione  organizzativa  in
servizio presso le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano di cui all'art.  1,  commi  3  e  4  della  citata  OCDPC  n.
882/2022, per il riconoscimento dell'indennita' ivi prevista  di  cui
al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti  parametri
aggiornati: 
    a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate
fino  a  5.000  domande  di  permesso  di  soggiorno  per  protezione
temporanea, fino  ad  un  massimo  di  dieci  titolari  di  posizione
organizzativa; 
    b) regioni o province autonome nelle quali siano presentate  fino
a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione  temporanea,
fino ad un massimo di quindici titolari di posizione organizzativa; 
    c) regioni o province autonome nelle quali siano presentate  fino
a 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione  temporanea,
fino ad un massimo di venti titolari di posizione organizzativa; 
    d) regioni o province autonome nelle quali siano presentate oltre
15.000 domande di permesso di soggiorno  per  protezione  temporanea,
fino  ad  un   massimo   di   venticinque   titolari   di   posizione
organizzativa. 
  4. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per
il personale titolare di incarichi dirigenziali in servizio presso le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art.
1, commi 3 e 5 della citata OCDPC  n.  882/2022,  per  riconoscimento
dell'indennita'  ivi  prevista  di  cui  al  predetto  comma  3,   si
applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati: 
    a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate
fino a  10.000  domande  di  permesso  di  soggiorno  per  protezione
temporanea, fino ad un massimo di due figure dirigenziali; 
    b) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate
oltre a 10.000  domande  di  permesso  di  soggiorno  per  protezione
temporanea, fino ad un massimo di quattro figure dirigenziali. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede, nel limite massimo di  euro  1.100.000,00  a  valere  sulle
risorse stanziate per l'emergenza in rassegna. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 ottobre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio