Art. 2 Aggiornamento delle disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale - modifiche all'art. 1 dell'OCDPC n. 882/2022. 1. In ragione dell'incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui in premessa rilevato nei mesi da aprile ad agosto 2022 e del conseguente aggravio dei carichi amministrativi, operativi e gestionali connessi, a decorrere dalla data di adozione presente ordinanza, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 882 del 30 marzo 2022, si applicano secondo i parametri aggiornati ed entro i limiti previsti per ciascuna amministrazione individuati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e le medesime disposizioni possono essere estese, ove ve ne sia l'esigenza, anche al personale in servizio presso altre strutture, anche non di protezione civile, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, purche' direttamente impegnato nelle attivita' di gestione dell'emergenza in rassegna. 2. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale non dirigenziale in servizio presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1, comma 2 della citata OCDPC n. 882/2022, il riconoscimento del compenso ivi previsto per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, in ragione dell'esposizione dei rispettivi territori, e' aggiornato secondo i seguenti parametri aggiornati: a) in favore di un numero massimo di cinque unita' di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina inferiore a 1.000 unita'; b) in favore di un numero massimo di quindici unita' di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina inferiore a 5.000 unita'; c) in favore di un numero massimo di venticinque unita' di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina inferiore a 15.000 unita'; d) in favore di un numero massimo di trentacinque unita' di personale per ciascuna amministrazione nel cui territorio e' presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina pari o superiore a 15.000 unita'. 3. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale titolare di incarichi di posizione organizzativa in servizio presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1, commi 3 e 4 della citata OCDPC n. 882/2022, per il riconoscimento dell'indennita' ivi prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati: a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate fino a 5.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di dieci titolari di posizione organizzativa; b) regioni o province autonome nelle quali siano presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quindici titolari di posizione organizzativa; c) regioni o province autonome nelle quali siano presentate fino a 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venti titolari di posizione organizzativa; d) regioni o province autonome nelle quali siano presentate oltre 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venticinque titolari di posizione organizzativa. 4. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, per il personale titolare di incarichi dirigenziali in servizio presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1, commi 3 e 5 della citata OCDPC n. 882/2022, per riconoscimento dell'indennita' ivi prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati: a) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di due figure dirigenziali; b) regioni o province autonome nelle quali siano state presentate oltre a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quattro figure dirigenziali. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 1.100.000,00 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza in rassegna. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 ottobre 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio