Art. 6 
 
                     Trasferimento delle risorse 
 
  1. Il trasferimento delle risorse spettanti a  ciascuna  regione  o
provincia autonoma viene disposto dalla Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Ufficio per le  politiche  in  favore  delle  persone  con
disabilita', secondo  gli  importi  indicati  nella  Tabella  1,  che
costituisce parte integrante  del  presente  decreto,  a  seguito  di
specifica richiesta contenente le  indicazioni  di  cui  all'allegato
(Allegato A). 
  2. A tal fine ciascuna regione  o  provincia  autonoma  adotta  una
delibera di giunta, sentite le  autonomie  locali  nel  rispetto  dei
modelli organizzativi regionali, in cui siano indicati: 
    a) la tipologia di interventi che  si  intendono  attuare,  anche
evidenziando come tali interventi si coniugano/si inseriscono con  il
progetto individuale di cui all'art. 14 della legge 8 novembre  2000,
n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del  sistema  integrato  di
interventi e servizi sociali); 
    b) il riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia; 
    c) i soggetti interessati (comuni, enti del terzo settore, etc.); 
    d) le modalita' di attuazione e il relativo cronoprogramma; 
    e)  i  benefici  attesi,  con  l'indicazione  delle   platee   di
beneficiari stimati; 
    f)  le  risorse  destinate  a  interventi  gia'  previsti   dalla
programmazione regionale. 
  3. La richiesta di  cui  al  comma  1,  corredata  da  copia  della
delibera di giunta di cui al comma 2, deve essere inviata in  formato
elettronico   all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata:
ufficio.disabilita@pec.governo.it entro novanta giorni dalla data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  4.  L'Ufficio  per  le  politiche  in  favore  delle  persone   con
disabilita', provvede, entro quarantacinque  giorni  dalla  ricezione
della richiesta di cui  al  comma  1,  all'erogazione  delle  risorse
destinate a ciascuna regione o provincia  autonoma,  previa  verifica
della coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 4. 
  5. Le risorse destinate alle regioni e alle province  autonome  che
non inviano la richiesta di cui ai commi 1 e 2 entro  il  termine  di
cui al medesimo comma 3 restano nella disponibilita' dell'Ufficio per
le politiche in favore delle persone  con  disabilita',  che  procede
alla ripartizione alle restanti regioni secondo il  criterio  di  cui
all'art. 2, comma 2. 
  6.  Le  regioni  e   le   province   autonome   provvedono   quindi
all'erogazione  delle   risorse   necessarie   all'attuazione   degli
interventi secondo le modalita' stabilite con propria delibera. 
  7. L'erogazione delle risorse per l'annualita' 2023 e' condizionata
alla verifica della documentazione trasmessa ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2 dalle regioni e dalle province autonome.