Art. 7 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse  di  cui
all'art. 1 e la corretta destinazione delle stesse  al  perseguimento
delle finalita' di cui al  presente  decreto,  anche  alla  luce  del
principio generale di trasparenza  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  oltre  al  rispetto  di  quanto
disposto dall'art. 3, le regioni e le  province  autonome  comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche
in favore delle persone con disabilita', le  informazioni  necessarie
al  monitoraggio  dello  stato  del  procedimento  degli   interventi
finanziati e della effettiva realizzazione degli stessi. 
  2. Ciascuna regione o  provincia  autonoma,  entro  nove  mesi  dal
trasferimento delle risorse assegnate, trasmette: 
    a) l'elenco dei  singoli  interventi  oggetto  del  finanziamento
recante il relativo costo e cronoprogramma; 
    b) l'indicazione dei soggetti responsabili dell'attuazione; 
    c) la tempistica di conclusione delle attivita'; 
    d) le modalita' di verifica delle attivita' progettuali  adottate
dalla regione. 
  3. In caso di rinunce, revoche ed economie delle risorse assegnate,
le  regioni  e  le  province  autonome,  dandone  comunicazione  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le  politiche  in
favore delle persone con disabilita', possono riassegnarle.