Art. 5 Disposizioni transitorie e di coordinamento 1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 81, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, comunque, dell'operativita' della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, si applicano le indicazioni operative contenute nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorita' nazionale anticorruzione e successivi aggiornamenti. L'Agenzia delle entrate, su richiesta della stazione appaltante, rilascia, relativamente ai tributi dalla stessa gestiti, la certificazione di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, le cui risultanze sono valutabili ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2022 Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini