Art. 2 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357  presenti  nei  siti,  nonche'  le   misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relativi  alle  ZSC  di  cui  al  precedente  articolo,  sono  quelli
approvati con gli atti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1,
gia' operativi. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  agli
obiettivi e alle misure di  conservazione,  ed  eventuali  successive
modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione
del  presente  decreto,  nel  sito  internet  del   Ministero   della
transizione  ecologica  nell'apposita  sezione  relativa   alle   ZSC
designate. 
  3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 per
le porzioni di ZSC ricadenti all'interno dell'area naturale  protetta
di rilievo nazionale,  integrano  le  misure  di  salvaguardia  e  le
previsioni normative definite dagli strumenti di  regolamentazione  e
pianificazione esistenti e, se  piu'  restrittive,  prevalgono  sugli
stessi. 
  4. Le misure di conservazione di cui  al  comma  1  possono  essere
integrate e coordinate,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, prevedendo l'integrazione con  altri  piani  di  sviluppo  e
specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro
il medesimo termine la regione provvede ad assicurare  l'allineamento
tra le misure di conservazione e la banca dati Natura  2000.  Per  le
parti delle ZSC  ricadenti  all'interno  del  territorio  delle  aree
naturali protette  di  rilievo  nazionale,  tale  allineamento  sara'
assicurato in accordo con gli enti gestori. 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla  Regione  Abruzzo.
Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree  naturali  protette
di rilievo nazionale le integrazioni e le  modifiche  sono  approvate
dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati  entro
i trenta giorni successivi al Ministero della transizione ecologica. 
  6. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.