Art. 2 Disposizioni transitorie 1. Unicamente per le operazioni elettorali finalizzate alla prima elezione dei componenti del comitato centrale e del collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, da tenersi nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei Presidenti e dei consigli direttivi degli Ordini dei biologi, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, sono espletati dal commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 2. 2. All'insediamento degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, il commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 2, cessa dalla sua funzione.