Art. 7. Istruttoria della domanda di sostegno Tutte le domande di sostegno presentate, ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine: a) alla ricevibilita' della domanda: la verifica di ricevibilita' ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilita' della domanda di sostegno; b) all'ammissibilita' della domanda: la verifica di ammissibilita' ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3 e dell'ammissibilita' della spesa di cui all'art. 4 del presente avviso nonche' la determinazione dell'importo ammissibile a contributo ed il rispetto della soglia del «de minimis» di cui all'art. 4.1. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilita' comporta l'inammissibilita' a contributo della domanda di sostegno. I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'istruttoria della domanda di sostegno e' di competenza di AGEA OP, che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti a) e b), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (check list). Ai fini del perfezionamento dell'iter istruttorio l'agenzia ha facolta' di chiedere chiarimenti ai soggetti interessati. Sulla base dell'importo ammesso delle spese dirette per il personale in sede di istruttoria della DS sara' ricalcolato l'importo ammissibile delle spese diverse da quelle del personale.