IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto in particolare l'art. 17, comma 5, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, siano stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie; Visto in particolare l'art. 17, comma 2, che prevede che l'ISMEA possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca; Visto in particolare l'art. 17, comma 4, che stabilisce che, per le medesime finalita', l'ISMEA possa intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 13823 del 21 ottobre 2016, con cui e' stato approvato il nuovo Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 13, comma 61-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; Visto l'art. 10, comma 8, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, che, aggiungendo il comma 5-bis all'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, stabilisce che le garanzie prestate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 24 marzo 2006, con il quale, in attuazione dell'art. 10, comma 8, lettera b), del decreto-legge 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione della garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che, modificando il comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ha previsto, tra l'altro, che «la garanzia puo' essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni»; Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che assegna all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020, per essere utilizzati in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie; Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 2008/C 155/02; Vista la decisione C (2013) 1427 della Commissione europea in data 11 marzo 2013, relativa al caso SA.35660 (2012/N), secondo la quale le garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non costituiscono aiuti di Stato; Vista la decisione C (2019) 7076 della Commissione europea in data 30 settembre 2019, relativa al caso SA.52895 (2019/N), con la quale la Commissione ha confermato che il metodo di calcolo utilizzato per il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, riflette le condizioni di mercato e non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE; Vista la decisione C (2022) 898 della Commissione europea in data 18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N), con la quale la Commissione ha autorizzato la proroga e le modifiche al metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato alle imprese attive nei settori agricolo, agroalimentare e ittico; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 marzo 2011, recante «Criteri e modalita' di applicative per la prestazione di garanzie»; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9334 del 17 maggio 2022 con la quale viene rappresentato il nullaosta all'ulteriore svolgimento del provvedimento; Ritenuto opportuno adeguare le modalita' ed i limiti di funzionamento delle garanzie alle nuove esigenze del settore di riferimento e, conseguentemente, il decreto del 22 marzo 2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: b) «cogaranzia», la garanzia prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente a confidi o altri fondi di garanzia; c) «confidi», i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB ovvero iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB; d) «controgaranzia», la garanzia concessa a confidi (o altri fondi di garanzia) ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui ne' l'impresa ne' il confidi (o altri fondi di garanzia) siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del soggetto finanziatore; e) «FEI», Fondo europeo per gli investimenti; f) «finanziamenti», concessioni di credito alle imprese effettuata da parte di soggetti finanziatori, anche mediante locazione finanziaria, aventi durata o scadenza stabilita e certa; g) «fondi di garanzia» altri fondi di garanzia pubblici o privati, anche a carattere regionale e sovranazionale; h) «garante», l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA; i) «garanzia diretta», la garanzia prestata direttamente in favore dei soggetti finanziatori; j) «garanzia di transazioni commerciali», la garanzia concessa a cessionari o acquirenti di beni e/o servizi a fronte di una transazione commerciale; k) «imprese» le imprese agricole di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; l) «mancata consegna del prodotto», consegna avvenuta in tempi, luoghi, modalita', quantita' o qualita' di prodotto difformi da quanto convenuto nel contratto e che dia comunque luogo ad una richiesta, da parte del compratore, di liquidazione di una penale contrattualmente prevista a carico del venditore; m) «portafoglio» insieme di esposizioni verso le imprese agricole, aventi le medesime caratteristiche e originati da una singola banca ovvero da diverse banche; n) «riassicurazione»: la garanzia concessa a confidi (o altri fondi di garanzia) e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito dell'avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita dovuta sul finanziamento garantito; o) «soggetto finanziatore», le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi dell'art. 153, comma 3, del TUB; p) «transazione commerciale», vendita o acquisto a termine, da parte di un'impresa, di beni prodotti e/o servizi realizzati nell'ambito delle attivita' agricole dall'impresa stessa esercitate; q) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.