IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                         AGRICOLE ALIMENTARI 
                             E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  recante
«interventi finanziari a sostegno  delle  imprese  agricole  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto in particolare l'art.  17,  comma  5,  che  prevede  che  con
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare,  siano  stabiliti  i  criteri  e   le   modalita'   di
prestazione delle garanzie previste  dal  medesimo  articolo,  tenuto
conto  delle  previsioni  contenute  nella  disciplina  del  capitale
regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle
garanzie; 
  Visto in particolare l'art. 17, comma 2, che  prevede  che  l'ISMEA
possa concedere la propria  garanzia  a  fronte  di  finanziamenti  a
breve, a medio ed a lungo termine concessi  da  banche,  intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale  di  cui  all'art.  107  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio
del credito agrario e destinati alle  imprese  operanti  nel  settore
agricolo, agroalimentare e della pesca; 
  Visto in particolare l'art. 17, comma 4, che stabilisce che, per le
medesime finalita', l'ISMEA possa intervenire anche mediante rilascio
di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con  confidi,  altri
fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo  unico  delle  leggi  in  materia  creditizia  e  bancaria»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n. 13823 del 21 ottobre 2016, con cui e'  stato  approvato  il  nuovo
Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare -
ISMEA; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,
recante «Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 13, comma 61-bis, della legge  24  novembre  2003,  n.
326, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269; 
  Visto l'art. 10, comma 8, lettera b), del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35,  convertito  in  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  che,
aggiungendo il comma 5-bis all'art. 17  del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, stabilisce che le garanzie prestate dall'Istituto
di servizi per  il  mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  possono
essere  assistite  dalla  garanzia  dello  Stato   secondo   criteri,
condizioni  e  modalita'  da  stabilire  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del direttore generale del  Tesoro  del  24  marzo
2006, con il quale, in attuazione dell'art. 10, comma 8, lettera  b),
del decreto-legge 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n.
80, vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per  la
concessione della garanzia  dello  Stato  quale  garanzia  di  ultima
istanza; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82,  che,
modificando il comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo 29  marzo
2004, n. 102, ha previsto, tra l'altro, che «la garanzia puo'  essere
concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per  le
medesime destinazioni»; 
  Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77, che assegna all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno
2020,  per  essere  utilizzati  in  base  al  fabbisogno  finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  sull'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato  concessi  sotto
forma di garanzie 2008/C 155/02; 
  Vista la decisione C (2013) 1427 della Commissione europea in  data
11 marzo 2013, relativa al caso SA.35660 (2012/N), secondo  la  quale
le garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 102, non costituiscono aiuti di Stato; 
  Vista la decisione C (2019) 7076 della Commissione europea in  data
30 settembre 2019, relativa al caso SA.52895 (2019/N), con  la  quale
la Commissione ha confermato che il metodo di calcolo utilizzato  per
il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102,  riflette  le  condizioni  di  mercato  e  non
costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art.  107,  paragrafo  1,
del TFUE; 
  Vista la decisione C (2022) 898 della Commissione europea  in  data
18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N), con  la  quale
la Commissione ha autorizzato la proroga e le modifiche al metodo  di
calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie  dirette  a  condizioni  di
mercato alle imprese attive nei settori  agricolo,  agroalimentare  e
ittico; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
in data 22 marzo 2011, recante «Criteri e  modalita'  di  applicative
per la prestazione di garanzie»; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze  n.  9334
del 17 maggio 2022 con la  quale  viene  rappresentato  il  nullaosta
all'ulteriore svolgimento del provvedimento; 
  Ritenuto  opportuno  adeguare  le  modalita'   ed   i   limiti   di
funzionamento delle garanzie  alle  nuove  esigenze  del  settore  di
riferimento e, conseguentemente, il decreto del  22  marzo  2011  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    b) «cogaranzia», la garanzia prestata direttamente a  favore  dei
soggetti finanziatori e congiuntamente a confidi  o  altri  fondi  di
garanzia; 
    c) «confidi», i consorzi di garanzia collettiva dei fidi  di  cui
all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive  integrazioni  e  modificazioni,  operanti  nel  settore
agricolo,  agroalimentare  e  iscritti  all'albo  degli  intermediari
finanziari di cui all'art. 106 del TUB ovvero iscritti nell'elenco di
cui all'art. 112 del TUB; 
    d) «controgaranzia», la garanzia  concessa  a  confidi  (o  altri
fondi di garanzia) ed escutibile dal soggetto finanziatore  nel  caso
in cui ne' l'impresa ne' il confidi (o altri fondi di garanzia) siano
in grado di adempiere alle proprie  obbligazioni  nei  confronti  del
soggetto finanziatore; 
    e) «FEI», Fondo europeo per gli investimenti; 
    f)  «finanziamenti»,  concessioni   di   credito   alle   imprese
effettuata  da  parte  di  soggetti  finanziatori,   anche   mediante
locazione finanziaria, aventi durata o scadenza stabilita e certa; 
    g) «fondi  di  garanzia»  altri  fondi  di  garanzia  pubblici  o
privati, anche a carattere regionale e sovranazionale; 
    h) «garante», l'Istituto  di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare - ISMEA; 
    i) «garanzia  diretta»,  la  garanzia  prestata  direttamente  in
favore dei soggetti finanziatori; 
    j) «garanzia di transazioni commerciali», la garanzia concessa  a
cessionari  o  acquirenti  di  beni  e/o  servizi  a  fronte  di  una
transazione commerciale; 
    k) «imprese» le imprese agricole di cui al decreto legislativo 18
maggio  2001,  n.  228,  classificate  di  micro,  piccola  e   media
dimensione  secondo  i  criteri  indicati  nel  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno  2014  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato; 
    l) «mancata consegna del prodotto», consegna avvenuta  in  tempi,
luoghi, modalita', quantita'  o  qualita'  di  prodotto  difformi  da
quanto convenuto nel contratto  e  che  dia  comunque  luogo  ad  una
richiesta, da parte del compratore, di  liquidazione  di  una  penale
contrattualmente prevista a carico del venditore; 
    m)  «portafoglio»  insieme  di  esposizioni  verso   le   imprese
agricole, aventi le  medesime  caratteristiche  e  originati  da  una
singola banca ovvero da diverse banche; 
    n) «riassicurazione»: la garanzia concessa  a  confidi  (o  altri
fondi di garanzia) e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito
dell'avvenuta liquidazione al  soggetto  finanziatore  della  perdita
dovuta sul finanziamento garantito; 
    o) «soggetto finanziatore», le banche iscritte  all'albo  di  cui
all'art. 13 del TUB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
di cui all'art. 106 del TUB autorizzati all'esercizio  nei  confronti
del pubblico dell'attivita' di concessione  di  finanziamenti  e  gli
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi
dell'art. 153, comma 3, del TUB; 
    p) «transazione commerciale», vendita o acquisto  a  termine,  da
parte  di  un'impresa,  di  beni  prodotti  e/o  servizi   realizzati
nell'ambito delle attivita' agricole dall'impresa stessa esercitate; 
    q) «TUB»: il testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  e
successive modificazioni e integrazioni.