Art. 10 Beneficiari, oggetto e limiti 1. La garanzia di cui al presente articolo puo' essere richiesta dalle imprese agricole anche a fronte di transazioni commerciali. Essa puo' essere, altresi', richiesta in nome e per conto delle imprese agricole a cura della controparte contrattuale. 2. La garanzia puo' essere concessa, entro il limite dell'80% del valore del contratto sottostante e per un importo massimo garantito di euro 5.000.000 per ciascuna impresa. All'attivita' di rilascio di garanzie ai sensi del presente articolo puo' essere destinata una quota fino al 15% delle risorse finalizzate agli interventi di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 3. La garanzia copre: a) nel caso di contratto di vendita, l'obbligazione dell'impresa agricola venditrice derivante dalla mancata consegna, totale o parziale, del prodotto; b) nel caso di contratto di acquisto, l'obbligazione dell'impresa agricola acquirente, derivante dal suo mancato adempimento, totale o parziale. 4. La garanzia non puo' eccedere il limite massimo periodicamente fissato dal garante. 5. La garanzia copre, entro i predetti limiti, le perdite che le controparti dimostrino di aver sofferto, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dal garante ai sensi dell'art. 14 del presente decreto.