Art. 10 
 
                    Beneficiari, oggetto e limiti 
 
  1. La garanzia di cui al presente articolo  puo'  essere  richiesta
dalle imprese agricole anche a  fronte  di  transazioni  commerciali.
Essa puo' essere, altresi', richiesta  in  nome  e  per  conto  delle
imprese agricole a cura della controparte contrattuale. 
  2. La garanzia puo' essere concessa, entro il limite  dell'80%  del
valore del contratto sottostante e per un importo  massimo  garantito
di euro 5.000.000 per ciascuna impresa. All'attivita' di rilascio  di
garanzie ai sensi del presente articolo  puo'  essere  destinata  una
quota fino al 15% delle risorse finalizzate agli  interventi  di  cui
all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
102. 
  3. La garanzia copre: 
    a) nel caso di contratto di vendita, l'obbligazione  dell'impresa
agricola  venditrice  derivante  dalla  mancata  consegna,  totale  o
parziale, del prodotto; 
    b) nel caso di contratto di acquisto, l'obbligazione dell'impresa
agricola acquirente, derivante dal suo mancato adempimento, totale  o
parziale. 
  4. La garanzia non puo' eccedere il limite  massimo  periodicamente
fissato dal garante. 
  5. La garanzia copre, entro i predetti limiti, le  perdite  che  le
controparti dimostrino di aver sofferto, secondo le  modalita'  ed  i
criteri stabiliti dal garante ai  sensi  dell'art.  14  del  presente
decreto.