Art. 11 Richiesta di garanzia di transazioni commerciali 1. Le domande di garanzia a fronte di transazioni commerciali devono essere presentate dalle imprese o dalle loro controparti entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto di cessione o di acquisto di beni e servizi conformemente ai criteri ed alle modalita' di cui all'art. 14 del presente decreto. 2. L'ammissione all'intervento del garante e' subordinata alla esistenza di disponibilita' impegnabili.