Art. 11 
 
          Richiesta di garanzia di transazioni commerciali 
 
  1. Le domande di  garanzia  a  fronte  di  transazioni  commerciali
devono essere presentate dalle imprese o dalle loro controparti entro
quindici giorni dalla data di stipula del contratto di cessione o  di
acquisto di beni e servizi conformemente ai criteri ed alle modalita'
di cui all'art. 14 del presente decreto. 
  2. L'ammissione all'intervento  del  garante  e'  subordinata  alla
esistenza di disponibilita' impegnabili.